Art. 71
Rilevazione di difformità
In vigore dal 12 mar 2019
Rilevazione di difformità
Per le procedure concluse attraverso il collegamento diretto di comunicazione tra il registro dell'Unione e l'EUTL di cui all', paragrafo 2, l'amministratore centrale provvede a che l'EUTL interrompa la procedura se, nel corso dei controlli automatici di cui all', paragrafo 2, rileva una difformità e ne informi il registro dell'Unione e l'amministratore dei conti interessati dall'operazione interrotta mediante l'invio di un codice di risposta di controllo automatico. L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione comunichi immediatamente ai titolari dei conti interessati l'interruzione della procedura.
Storico versioni
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