Art. 6
Collegamenti di comunicazione fra i registri e l'EUTL
In vigore dal 12 mar 2019
Collegamenti di comunicazione fra i registri e l'EUTL
1. Al fine di comunicare le operazioni riguardanti le quote, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione mantenga un collegamento di comunicazione con i registri dei sistemi per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra oggetto di un accordo di collegamento in vigore, a norma dell' della direttiva 2003/87/CE.
2. L'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione mantenga un collegamento diretto di comunicazione con l'EUTL al fine di verificare e registrare sia le operazioni che riguardano le quote, sia le procedure di gestione dei conti di cui al titolo I, capo 3. Tutte le operazioni che interessano unità di quote sono eseguite nel registro dell'Unione e sono registrate e verificate dall'EUTL. L'amministratore centrale può stabilire un collegamento riservato di comunicazione tra l'EUTL e il registro di un paese terzo firmatario di un trattato per l'adesione all'Unione.
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