Art. 4

Registro dell'Unione

In vigore dal 12 mar 2019
Registro dell'Unione 1.   L'amministratore centrale gestisce e tiene il registro dell'Unione, inclusa la relativa infrastruttura tecnica. 2.   Gli Stati membri si avvalgono del registro dell'Unione per adempiere agli obblighi di cui all' della direttiva 2003/87/CE. Il registro dell'Unione mette a disposizione degli amministratori nazionali e dei titolari dei conti le procedure stabilite dal presente regolamento. 3.   L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione sia conforme ai requisiti in materia di hardware, reti, software e sicurezza indicati nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all' del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2019:1122:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo