Art. 4
Registro dell'Unione
In vigore dal 12 mar 2019
Registro dell'Unione
1. L'amministratore centrale gestisce e tiene il registro dell'Unione, inclusa la relativa infrastruttura tecnica.
2. Gli Stati membri si avvalgono del registro dell'Unione per adempiere agli obblighi di cui all' della direttiva 2003/87/CE. Il registro dell'Unione mette a disposizione degli amministratori nazionali e dei titolari dei conti le procedure stabilite dal presente regolamento.
3. L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione sia conforme ai requisiti in materia di hardware, reti, software e sicurezza indicati nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all' del presente regolamento.
Storico versioni
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