Art. 25
Chiusura di conti di deposito di gestore
In vigore dal 12 mar 2019
Chiusura di conti di deposito di gestore
1. Entro dieci giorni lavorativi dal ritiro di un'autorizzazione a emettere gas a effetto serra o dall'apprendere della cessazione delle attività di un impianto, l'autorità competente ne dà comunicazione all'amministratore nazionale. Entro dieci giorni lavorativi da tale comunicazione l'amministratore nazionale inserisce la data pertinente nel registro dell'Unione.
2. L'amministratore nazionale può chiudere il conto di deposito di gestore se sussistono le seguenti condizioni:
a)
l'impianto ha cessato le attività o l'autorizzazione a emettere gas a effetto serra è stata ritirata;
b)
l'anno dell'ultima emissione è iscritto nel registro dell'Unione;
c)
le emissioni verificate sono state registrate per tutti gli anni in cui il gestore ha partecipato al sistema EU ETS;
d)
il gestore dell'impianto ha restituito un numero di quote pari o superiore alle sue emissioni verificate;
e)
non è in corso alcuna procedura di resa di quote in eccesso a norma dell', paragrafo 4.
Storico versioni
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