Art. 48

Assegnazione di quote generiche a titolo gratuito

In vigore dal 12 mar 2019
Assegnazione di quote generiche a titolo gratuito 1.   L'amministratore nazionale indica nella tabella nazionale di assegnazione, per ciascun gestore, per ciascun anno e per ciascuna base giuridica di cui all'allegato X, se l'impianto può ricevere un'assegnazione nell'anno in questione. 2.   L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione trasferisca automaticamente le quote generiche dal conto unionale di assegnazione, in conformità della relativa tabella nazionale di assegnazione, al conto pertinente di deposito di gestore, aperto o bloccato, tenendo in considerazione le modalità di trasferimento automatico indicate nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'. 3.   Il conto di deposito di gestore nello stato «escluso» che non riceve quote a norma del paragrafo 2, non riceve le quote relative agli anni di esclusione qualora gli venga assegnato lo stato «aperto» per gli anni successivi. 4.   L'amministratore centrale provvede a che il gestore possa rendere le quote ricevute in eccesso, trasferendole al conto unionale di assegnazione, qualora la tabella nazionale di assegnazione dello Stato membro sia stata modificata a norma dell' per correggere le quote in eccesso assegnate al gestore e l'autorità competente abbia chiesto a quest'ultimo di renderle. 5.   L'autorità competente può ordinare all'amministratore nazionale di trasferire al conto unionale di assegnazione le quote in eccesso da rendere qualora esse derivino da un'assegnazione effettuata dopo che il gestore ha cessato le attività esercitate nell'impianto cui afferisce l'assegnazione senza informarne l'autorità competente.
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