Art. 47

Modifiche delle tabelle nazionali di assegnazione

In vigore dal 12 mar 2019
Modifiche delle tabelle nazionali di assegnazione 1.   L'amministratore centrale provvede affinché ogni modifica della tabella nazionale di assegnazione in applicazione delle norme che disciplinano l'assegnazione a titolo gratuito agli impianti fissi sia effettuata nel registro dell'Unione. 2.   Contestualmente all'introduzione di una modifica a norma del paragrafo 1, all'amministratore nazionale che amministra l'impianto interessato è trasmessa una comunicazione al riguardo. 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le modifiche apportate alla propria tabella nazionale di assegnazione per quanto riguarda l'assegnazione a titolo gratuito a norma dell'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE. La Commissione, ricevuta la comunicazione a norma del primo comma, ordina all'amministratore centrale di apportare le corrispondenti modifiche alla tabella nazionale di assegnazione contenuta nel registro dell'Unione se ritiene che le modifiche della tabella nazionale di assegnazione siano conformi all'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE. In caso contrario respinge le modifiche entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente lo Stato membro, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare affinché la nuova comunicazione possa essere accettata.
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