Art. 45

Soppressione delle quote del trasporto aereo

In vigore dal 12 mar 2019
Soppressione delle quote del trasporto aereo L'amministratore generale provvede affinché, alla fine di ciascun periodo di scambio, tutte le quote rimaste sul conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo siano trasferite al conto unionale delle soppressioni.
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