Art. 46

Iscrizione nel registro dell'Unione delle tabelle nazionali di assegnazione

In vigore dal 12 mar 2019
Iscrizione nel registro dell'Unione delle tabelle nazionali di assegnazione 1.   Lo Stato membro comunica alla Commissione la tabella nazionale di assegnazione per il periodo 2021-2025 e per il periodo 2026-2030 entro il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2025, rispettivamente. Gli Stati membri provvedono a che le tabelle nazionali di assegnazione contengano le informazioni di cui all'allegato X. 2.   La Commissione ordina all'amministratore centrale di inserire la tabella nazionale di assegnazione nel registro dell'Unione se la ritiene conforme alla direttiva 2003/87/CE, al regolamento delegato (UE) 2019/331 e alle decisioni adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE. In caso contrario respinge la tabella nazionale di assegnazione entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente lo Stato membro, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare affinché la nuova comunicazione possa essere accettata. Entro tre mesi lo Stato membro presenta alla Commissione una tabella nazionale di assegnazione riveduta.
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