Art. 49

Modifiche delle tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo

In vigore dal 12 mar 2019
Modifiche delle tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo 1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le modifiche apportate alle proprie tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo. 2.   La Commissione ordina all'amministratore centrale di apportare le dovute modifiche alle tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo contenute nel registro dell'Unione se ritiene che la modifica della tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo sia conforme alla direttiva 2003/87/CE, in particolare alle assegnazioni calcolate e pubblicate a norma dell'articolo 3 septies, paragrafo 7, della suddetta direttiva nel caso delle assegnazioni provenienti dalla riserva speciale. In caso contrario respinge le modifiche entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente lo Stato membro, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare affinché la nuova comunicazione possa essere accettata. 3.   Se la fusione tra operatori aerei interessa operatori aerei che fanno capo a Stati membri diversi, la modifica è avviata dall'amministratore nazionale che amministra l'operatore aereo la cui assegnazione deve confluire nell'assegnazione di un altro operatore aereo. La modifica è subordinata all'autorizzazione dell'amministratore nazionale cui fa capo l'operatore aereo la cui assegnazione assorbirà l'assegnazione dell'operatore aereo oggetto della fusione.
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