Art. 23
Elenco dei conti di fiducia
In vigore dal 12 mar 2019
Elenco dei conti di fiducia
1. I conti nel registro dell'Unione possono disporre di un elenco dei conti di fiducia.
2. I conti detenuti dal medesimo titolare e amministrati dal medesimo amministratore nazionale sono automaticamente inclusi nell'elenco dei conti di fiducia.
3. Il conto unionale di assegnazione e il conto unionale delle soppressioni sono automaticamente inclusi nell'elenco dei conti di fiducia.
4. L'esecuzione delle modifiche dell'elenco dei conti di fiducia è proposta e completata mediante la procedura di cui all'. La modifica è avviata e approvata da due rappresentanti autorizzati aventi il diritto, rispettivamente, di avviare e approvare procedure. Se la modifica proposta è la cancellazione di conti dall'elenco dei conti di fiducia, la sua esecuzione è immediata. L'esecuzione di tutte le altre modifiche dell'elenco dei conti di fiducia avviene alle 12:00 CET (ora dell'Europa centrale) del quarto giorno lavorativo dopo la proposta.
Storico versioni
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