Art. 35
Esecuzione dei trasferimenti
In vigore dal 12 mar 2019
Esecuzione dei trasferimenti
1. Per tutte le operazioni di cui al presente capo, il registro dell'Unione chiede una conferma fuori banda prima che possa esserne proposta l'esecuzione. Fatto salvo l', paragrafo 4, l'esecuzione di un'operazione può essere proposta solo se quest'ultima è stata avviata da un rappresentante autorizzato e approvata da un altro rappresentante del conto fuori banda.
2. L'amministratore centrale provvede affinché tutti i trasferimenti di cui all' a conti che figurano nell'elenco dei conti di fiducia siano eseguiti immediatamente se la loro esecuzione è proposta tra le ore 10:00 e le ore 16:00 CET di un giorno lavorativo.
Il trasferimento a conti che figurano nell'elenco dei conti di fiducia la cui esecuzione è proposta in qualsiasi altro momento è eseguito alle ore 10:00 CET del medesimo giorno lavorativo, se proposto prima delle 10:00 CET, o alle ore 10:00 CET del giorno lavorativo seguente, se proposto dopo le 16:00 CET.
3. L'amministratore centrale provvede affinché tutti i trasferimenti di cui all' a conti che non figurano nell'elenco dei conti di fiducia e i trasferimenti dal conto per la consegna delle garanzie d'asta, la cui esecuzione è proposta prima delle ore 12:00 CET di un giorno lavorativo, siano eseguiti alle 12:00 CET del giorno lavorativo seguente. Le operazioni la cui esecuzione è proposta dopo le 12:00 CET di un giorno lavorativo sono eseguite alle 12:00 CET del secondo giorno lavorativo successivo al giorno della proposta di esecuzione.
4. L'amministratore centrale provvede affinché i trasferimenti siano completati entro le ore 16:00 CET del giorno dell'esecuzione.
5. L'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione consenta di interrompere prima dell'esecuzione un'operazione soggetta alle norme di esecuzione di cui al paragrafo 3. Il rappresentante autorizzato può avviare l'interruzione di un'operazione almeno due ore prima della sua esecuzione. Se l'interruzione dell'operazione è stata avviata a causa di una sospetta frode, il titolare del conto la segnala subito all'autorità nazionale di contrasto. La segnalazione è trasmessa all'amministratore nazionale entro sette giorni lavorativi.
6. Qualora sospetti che la proposta di esecuzione di un trasferimento soggetto alle norme di esecuzione di cui al paragrafo 3 sia fraudolenta, il rappresentante o il titolare del conto può, almeno due ore prima dell'esecuzione del trasferimento, chiederne l'interruzione per suo conto all'amministratore nazionale o, se del caso, all'amministratore centrale. Subito dopo la richiesta il titolare del conto segnala la sospetta frode all'autorità nazionale di contrasto. La segnalazione è trasmessa all'amministratore nazionale o, se del caso, all'amministratore centrale entro sette giorni lavorativi.
7. Contestualmente alla proposta d'esecuzione di un trasferimento, a tutti i rappresentanti del conto è trasmessa una comunicazione al riguardo. Contestualmente all'avvio dell'interruzione di un'operazione a norma del paragrafo 5, a tutti i rappresentanti del conto e all'amministratore nazionale che amministra il conto è trasmessa una comunicazione al riguardo.
8. Lo Stato membro può decidere che, ai fini dell'applicazione del presente regolamento nel suo territorio, le festività nazionali in un dato anno non sono considerate giorni lavorativi ai sensi dell', paragrafo 11. La decisione specifica i giorni in questione ed è pubblicata entro il 1o dicembre dell'anno che precede l'anno interessato.
Storico versioni
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