Art. 37
Creazione di quote
In vigore dal 12 mar 2019
Creazione di quote
1. Se del caso, l'amministratore centrale può creare un conto totale unionale, un conto totale unionale per il trasporto aereo, un conto d'asta unionale e un conto d'asta unionale per il trasporto aereo, nonché creare o eliminare conti e quote secondo quanto richiesto dagli atti della legislazione dell'Unione, comprese le disposizioni della direttiva 2003/87/CE o l', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010.
2. L'amministratore centrale provvede affinché, all'atto della creazione, il registro dell'Unione assegni a ciascuna quota un codice identificativo unico.
3. Le quote create dal 1o gennaio 2021 in poi riportano un'indicazione che specifica in quale periodo di dieci anni a decorrere dal 1o gennaio 2021 sono state create.
4. L'amministratore centrale provvede affinché per le quote siano visibili nel registro dell'Unione i codici ISIN di cui alla norma ISO 6166.
5. Fatto salvo il paragrafo 6, le quote create secondo la tabella nazionale di assegnazione di uno Stato membro che ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell' del trattato sull'Unione europea, o destinate alla messa all'asta tramite una piattaforma d'asta designata da detto Stato membro, sono contraddistinte da un codice paese e sono distinguibili in base all'anno di creazione.
6. Le quote create non sono contraddistinte da un codice paese:
a)
per gli anni in cui il diritto dell'Unione non cessa di applicarsi nello Stato membro entro il 30 aprile dell'anno seguente, o in presenza di garanzie sufficienti che la restituzione delle quote debba avvenire in modo legalmente opponibile prima che i trattati cessino di applicarsi nello Stato membro;
b)
se le quote sono state create relativamente ad anni durante i quali la conformità alla direttiva 2003/87/CE, per quanto riguarda le emissioni prodotte in tali anni, deve essere garantita in virtù di un accordo recante le modalità del recesso dall'Unione dello Stato membro che ha notificato la propria intenzione di recedere, e se entrambe le parti hanno depositato i rispettivi strumenti di ratifica.
Storico versioni
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