Art. 38

Trasferimento di quote generiche destinate alla messa all'asta

In vigore dal 12 mar 2019
Trasferimento di quote generiche destinate alla messa all'asta 1.   L'amministratore centrale trasferisce tempestivamente, per conto dello Stato membro che procede alla messa all'asta nella figura del suo responsabile del collocamento, designato a norma del regolamento (UE) n. 1031/2010, le quote generiche dal conto totale unionale al conto d'asta unionale in quantità corrispondente ai volumi annui determinati a norma dell' del suddetto regolamento. 2.   In caso di rettifiche dei volumi annui in conformità dell' del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'amministratore centrale trasferisce una quantità corrispondente di quote generiche dal conto totale unionale al conto d'asta unionale o dal conto d'asta unionale al conto totale unionale, secondo il caso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2019:1122:oj#art-38

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo