Art. 40
Trasferimento di quote del trasporto aereo destinate alla messa all'asta
In vigore dal 12 mar 2019
Trasferimento di quote del trasporto aereo destinate alla messa all'asta
1. L'amministratore centrale trasferisce tempestivamente, per conto dello Stato membro che procede alla messa all'asta nella figura del suo responsabile del collocamento, designato a norma del regolamento (UE) n. 1031/2010, le quote del trasporto aereo dal conto totale unionale per il trasporto aereo al conto d'asta unionale per il trasporto aereo in quantità corrispondente ai volumi annui determinati a norma del suddetto regolamento.
2. In caso di rettifiche dei volumi annui in conformità dell' del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'amministratore centrale trasferisce una quantità corrispondente di quote del trasporto aereo dal conto totale unionale per il trasporto aereo al conto d'asta unionale per il trasporto aereo o dal conto d'asta unionale per il trasporto aereo al conto totale unionale per il trasporto aereo, secondo il caso.
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