Art. 20
Rappresentanti autorizzati
In vigore dal 12 mar 2019
Rappresentanti autorizzati
1. L'amministratore centrale provvede affinché i rappresentanti autorizzati di conti nel registro dell'Unione possano accedere ai conti pertinenti e godano di uno dei seguenti diritti per conto del titolare:
a)
avviare procedure;
b)
approvare procedure, se necessario;
c)
avviare procedure e approvare procedure avviate da un altro rappresentante autorizzato.
2. Al momento dell'apertura il conto dispone di almeno due rappresentanti autorizzati con una delle seguenti combinazioni di diritti:
a)
un rappresentante autorizzato con il diritto di avviare procedure e un rappresentante autorizzato con il diritto di approvare procedure;
b)
un rappresentante autorizzato con il diritto di avviare procedure e approvare procedure avviate da un altro rappresentante autorizzato e un rappresentante autorizzato con il diritto di approvare procedure;
c)
un rappresentante autorizzato con il diritto di avviare procedure e un rappresentante autorizzato con il diritto di avviare procedure e approvare procedure avviate da un altro rappresentante autorizzato;
d)
due rappresentanti autorizzati con il diritto di avviare procedure e approvare procedure avviate da un altro rappresentante autorizzato.
3. I verificatori hanno almeno un rappresentante autorizzato che avvia le pertinenti procedure per loro conto. Il rappresentante di un verificatore non può essere il rappresentante di un conto.
4. Il titolare del conto può decidere che, per proporre l'esecuzione di trasferimenti a conti che figurano nell'elenco dei conti di fiducia stilato a norma dell', non è necessaria l'approvazione di un secondo rappresentante autorizzato. Il titolare del conto può revocare tale decisione. La decisione e la sua revoca sono comunicate all'amministratore nazionale per mezzo di una dichiarazione debitamente firmata.
5. Oltre ai rappresentanti autorizzati di cui ai paragrafi 1 e 2, i conti possono anche avere rappresentanti autorizzati ad accedere al conto «in sola lettura».
6. Se il rappresentante autorizzato non può accedere al registro dell'Unione per motivi tecnici o per altri motivi, l'amministratore nazionale può, su richiesta e in funzione dei diritti concessi al rappresentante autorizzato, avviare o approvare le operazioni per conto di questi, a condizione che l'amministratore nazionale ammetta tali richieste e che l'accesso del rappresentante autorizzato non sia stato sospeso a norma del presente regolamento.
7. Se i rappresentanti autorizzati del conto non possono accedere al registro dell'Unione, il titolare del conto può chiedere all'amministratore nazionale di proporre l'esecuzione di una procedura per proprio conto, conformemente al presente regolamento, a condizione che l'amministratore nazionale ammetta tali richieste. Tali richieste non possono essere presentate per conti il cui stato risulta «chiuso».
8. Le specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all' possono stabilire un numero massimo di rappresentanti autorizzati per ciascun tipo di conto.
9. I rappresentanti autorizzati sono persone fisiche di età superiore a 18 anni. Tutti i rappresentanti autorizzati di un conto sono persone diverse, ma una stessa persona può fungere da rappresentante autorizzato per più di un conto. Lo Stato membro dell'amministratore nazionale può esigere che almeno uno dei rappresentanti autorizzati del conto abbia residenza permanente nello Stato membro, ad eccezione dei rappresentanti dei verificatori.
Storico versioni
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