Art. 32
Blocco dei conti per la mancata comunicazione delle emissioni verificate
In vigore dal 12 mar 2019
Blocco dei conti per la mancata comunicazione delle emissioni verificate
1. Se al 1o aprile di ogni anno nel registro dell'Unione non sono state iscritte e contrassegnate come verificate le emissioni annue dell'impianto o dell'operatore aereo per l'anno precedente, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione assegni al corrispondente conto di deposito di gestore o conto di deposito di operatore aereo lo stato «bloccato».
2. Quando tutte le emissioni verificate mancanti dell'impianto o dell'operatore aereo per l'anno interessato sono state iscritte nel registro dell'Unione, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione assegni al conto lo stato «aperto».
Storico versioni
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