Art. 31

Dati sulle emissioni verificate dell'impianto o dell'operatore aereo

In vigore dal 12 mar 2019
Dati sulle emissioni verificate dell'impianto o dell'operatore aereo 1.   Ogniqualvolta il diritto nazionale lo richieda, il gestore e l'operatore aereo scelgono un verificatore tra quelli registrati presso l'amministratore nazionale che ne amministra il conto. 2.   L'amministratore nazionale, l'autorità competente o, su decisione dell'autorità competente, il titolare del conto o il verificatore inserisce i dati sulle emissioni per l'anno precedente. 3.   I dati annui sulle emissioni sono presentati nel formato stabilito dall'allegato IX. 4.   Il verificatore o l'autorità competente approva i dati annui sulle emissioni previo esito positivo della verifica, a norma dell' della direttiva 2003/87/CE, della comunicazione del gestore sulle emissioni prodotte dall'impianto nel corso di un anno precedente o della comunicazione dell'operatore aereo sulle emissioni prodotte da tutte le attività di trasporto aereo svolte in un anno precedente. 5.   L'amministratore nazionale o l'autorità competente contrassegna come verificate, nel registro dell'Unione, le emissioni approvate a norma del paragrafo 4. L'autorità competente può stabilire che sia il verificatore a contrassegnare come verificate le emissioni nel registro dell'Unione al posto dell'amministratore nazionale. Tutte le emissioni approvate sono contrassegnate come verificate entro il 31 marzo. 6.   L'autorità competente può ordinare all'amministratore nazionale di correggere le emissioni annue verificate dell'impianto o dell'operatore aereo al fine di garantire la conformità con gli della direttiva 2003/87/CE, inserendo nel registro dell'Unione i dati corretti sulle emissioni verificate o stimate dell'impianto o dell'operatore aereo per un determinato anno. 7.   Se al 1o maggio di ogni anno nel registro dell'Unione non sono stati iscritti i valori delle emissioni verificate dell'impianto o dell'operatore aereo per un anno precedente, o se tali valori sono risultati errati, l'eventuale stima sostitutiva del valore delle emissioni iscritta nel registro dell'Unione è calcolata con la massima precisione possibile conformemente agli della direttiva 2003/87/CE.
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Dati sulle emissioni verificate dell'impianto o dell'operatore aereo (Art. 31 Regolamento (UE) 2019/1122) — Testo vigente | Portale Normativo