Art. 33
Calcolo del valore relativo allo stato di adempimento
In vigore dal 12 mar 2019
Calcolo del valore relativo allo stato di adempimento
1. L'amministratore centrale provvede affinché al 1o maggio di ogni anno il registro dell'Unione indichi per l'anno precedente il valore relativo allo stato di adempimento di tutti gli impianti e operatori aerei che hanno un conto di deposito di gestore o di operatore aereo non bloccato, calcolando la somma di tutte le quote restituite per il periodo in corso meno la somma di tutte le emissioni verificate nel periodo in corso fino all'anno precedente incluso, più un fattore di correzione. Il valore relativo allo stato di adempimento non si calcola per i conti il cui valore precedente relativo allo stato di adempimento risultava pari a zero o positivo e per i quali l'anno delle ultime emissioni indicato è anteriore all'anno precedente. Il calcolo non tiene conto della restituzione di quote rilasciate per un periodo successivo al periodo di adempimento in corso.
L'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione calcoli il valore relativo allo stato di adempimento prima della chiusura del conto a norma degli .
2. Per i periodi di scambio 2008-2012 e 2013-2020, il fattore di correzione di cui al paragrafo 1 è pari a zero se il valore relativo allo stato di adempimento dell'ultimo anno del periodo precedente era superiore a zero, mentre è uguale al valore relativo allo stato di adempimento dell'ultimo anno del periodo precedente se tale valore è inferiore o pari a zero. Per i periodi di scambio aventi inizio il 1o gennaio 2021, il fattore di correzione di cui al paragrafo 1 è uguale al valore relativo allo stato di adempimento dell'ultimo anno del periodo precedente.
3. L'amministratore centrale provvede affinché per ciascun anno il registro dell'Unione iscriva il valore relativo allo stato di adempimento di ogni impianto e ogni operatore aereo.
Storico versioni
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