Art. 30

Sospensione dell'accesso ai conti

In vigore dal 12 mar 2019
Sospensione dell'accesso ai conti 1.   L'amministratore può sospendere l'accesso del rappresentante autorizzato a qualsiasi conto o verificatore nel registro o a procedure a cui il rappresentante autorizzato avrebbe altrimenti accesso, se ha ragionevoli motivi per ritenere che il rappresentante autorizzato abbia: a) tentato di accedere a procedure o a conti ai quali non è autorizzato ad accedere; b) ripetutamente tentato di accedere a un conto o a una procedura utilizzando un nome utente o una password non corretti; oppure c) tentato di compromettere la sicurezza, la disponibilità, l'integrità o la riservatezza del registro dell'Unione o dell'EUTL, o dei dati ivi elaborati o archiviati. 2.   L'amministratore può sospendere tutti gli accessi dei rappresentanti autorizzati a un determinato conto o verificatore quando sussiste una delle seguenti condizioni: a) il titolare del conto è deceduto oppure ha cessato di esistere come persona giuridica; b) il titolare del conto non ha corrisposto gli oneri; c) il titolare del conto ha violato i termini e le condizioni applicabili al conto; d) il titolare del conto non ha accettato le modifiche alle condizioni e ai termini decise dall'amministratore nazionale o dall'amministratore centrale; e) il titolare del conto non ha comunicato le modifiche apportate alle informazioni sul conto o non ha fornito giustificativi al riguardo, oppure non ha fornito giustificativi riguardo a nuovi obblighi in materia di informazioni sul conto; f) il titolare del conto non ha mantenuto la conformità all'obbligo, fissato dallo Stato membro, di residenza permanente di un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell'amministratore nazionale; g) il titolare del conto non ha mantenuto la conformità all'obbligo, fissato dallo Stato membro, di residenza permanente o di registrazione del titolare del conto nello Stato membro dell'amministratore del conto. 3.   L'amministratore può sospendere tutti gli accessi dei rappresentanti autorizzati a un determinato conto o verificatore nei casi seguenti: a) per un periodo massimo di quattro settimane se ha ragionevoli motivi di ritenere che il conto sia stato o sarà usato a fini di frode, riciclaggio, finanziamento del terrorismo, corruzione o altri reati gravi. In tal caso si applicano le disposizioni dell'. Il periodo può essere prorogato su ordine dell'unità di informazione finanziaria; b) sulla base e in conformità delle disposizioni legislative nazionali che perseguano un obiettivo legittimo. 4.   L'amministratore nazionale può sospendere tutti gli accessi dei rappresentanti autorizzati a un determinato conto o verificatore se ritiene che l'apertura del conto o la registrazione del verificatore avrebbe dovuto essere respinta a norma dell', oppure che il titolare del conto non soddisfi più le condizioni per l'apertura del conto. 5.   L'amministratore nazionale può sospendere tutti gli accessi dei rappresentanti autorizzati a tutti i conti di un titolare di conti se viene informato che quest'ultimo è oggetto di una procedura di insolvenza. Tale sospensione può essere mantenuta fino a quando l'amministratore nazionale non riceve informazioni ufficiali su chi ha il diritto di rappresentare il titolare del conto e i rappresentanti autorizzati sono confermati o finché non sono nominati nuovi rappresentanti autorizzati conformemente all'. 6.   L'amministratore del conto revoca immediatamente la sospensione non appena si risolve la situazione che le ha dato origine. 7.   Il titolare del conto o un suo rappresentante può contestare, entro trenta giorni di calendario, la sospensione dell'accesso di cui ai paragrafi da 1 a 3 presso l'autorità competente o l'autorità responsabile a norma del diritto nazionale, la quale ordina all'amministratore nazionale di ripristinare l'accesso o conferma la sospensione emanando una decisione motivata, salvo disposizioni legislative nazionali volte a perseguire in modo proporzionato un obiettivo legittimo compatibile con il presente regolamento. 8.   L'autorità competente o la Commissione può anche ordinare a un amministratore nazionale o all'amministratore centrale di procedere a una sospensione basandosi su uno dei motivi previsti ai paragrafi da 1 a 5. 9.   Un'autorità nazionale di contrasto dello Stato membro dell'amministratore può altresì esigere che l'amministratore proceda a una sospensione sulla base e a norma della legge nazionale. 10.   Se il titolare del conto di deposito di gestore o del conto di deposito di operatore aereo è impossibilitato a restituire le quote nei dieci giorni lavorativi precedenti la scadenza per la restituzione prevista all', paragrafi 2 bis e 3, della direttiva 2003/87/CE a causa di una sospensione a norma del presente articolo, l'amministratore nazionale restituisce, su richiesta del titolare del conto, il numero di quote da questi indicato. 11.   Se il conto a cui è stato sospeso l'accesso presenta un saldo di quote positivo, l'autorità competente o l'autorità di contrasto può, a norma delle disposizioni legislative nazionali pertinenti, ordinare all'amministratore nazionale di trasferire immediatamente tali quote nel corrispondente conto nazionale o assegnare al conto in questione lo stato «in attesa di chiusura».
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