Art. 67

Cooperazione con le autorità competenti e comunicazione di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altre attività criminose

In vigore dal 12 mar 2019
Cooperazione con le autorità competenti e comunicazione di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altre attività criminose 1.   L'amministratore centrale e gli amministratori nazionali cooperano con gli organismi pubblici incaricati del controllo della conformità a norma della direttiva 2003/87/CE e con gli organismi pubblici competenti per la vigilanza dei mercati primari e secondari delle quote, affinché possano ottenere un quadro d'insieme consolidato dei mercati delle quote. 2.   L'amministratore nazionale, i relativi direttori e dipendenti cooperano appieno con le autorità competenti per istituire procedure congrue e appropriate ad anticipare e prevenire le transazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo. 3.   L'amministratore nazionale, i relativi direttori e dipendenti cooperano appieno con l'unità di informazione finanziaria (FIU, Financial Intelligence Unit) di cui all' della direttiva (UE) 2015/849, provvedendo tempestivamente a: a) informare la FIU, di propria iniziativa, qualora abbiano conoscenza, sospettino o abbiano fondati motivi per sospettare che si svolgano, si siano svolte o si siano tentate attività di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altre attività criminose; b) fornire alla FIU, su richiesta, tutte le informazioni necessarie secondo le modalità previste dalla legislazione vigente. 4.   Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono trasmesse alla FIU dello Stato membro dell'amministratore nazionale. Le disposizioni nazionali adottate in attuazione delle politiche e delle procedure in materia di gestione della conformità e di comunicazione, di cui all', paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, designano il soggetto o i soggetti incaricati di trasmettere le informazioni di cui al presente articolo. 5.   Lo Stato membro dell'amministratore nazionale provvede a che le misure nazionali di recepimento degli  42 e 46 della direttiva (UE) 2015/849 si applichino all'amministratore nazionale. 6.   I titolari dei conti segnalano immediatamente ogni frode o sospetta frode all'autorità nazionale di contrasto. Tale segnalazione è trasmessa agli amministratori nazionali.
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