Art. 66
Sospensione dell'accesso alle quote in caso di sospetta operazione fraudolenta
In vigore dal 12 mar 2019
Sospensione dell'accesso alle quote in caso di sospetta operazione fraudolenta
1. L'amministratore nazionale o l'amministratore nazionale che agisce su ordine dell'autorità competente, o di un'autorità responsabile a norma del diritto nazionale, può sospendere l'accesso alle quote nella parte del registro dell'Unione da esso amministrata nei seguenti casi:
a)
per un periodo massimo di quattro settimane se sospetta che le quote siano state oggetto di un'operazione costitutiva di frode, riciclaggio, finanziamento del terrorismo, corruzione o altri reati gravi;
b)
se la sospensione avviene sulla base e in conformità di disposizioni legislative nazionali che perseguono un obiettivo legittimo.
Ai fini del primo comma, lettera a), le disposizioni dell' si applicano di conseguenza. Il periodo può essere prorogato su ordine dell'unità di informazione finanziaria.
2. La Commissione può ordinare all'amministratore centrale di sospendere l'accesso alle quote nel registro dell'Unione o nell'EUTL per un periodo massimo di quattro settimane se sospetta che le quote siano state oggetto di un'operazione costitutiva di frode, riciclaggio, finanziamento del terrorismo, corruzione o altri reati gravi.
3. L'amministratore nazionale o la Commissione informano immediatamente della sospensione l'autorità di contrasto.
4. Un'autorità nazionale di contrasto dello Stato membro dell'amministratore nazionale può altresì richiedere all'amministratore di procedere a una sospensione sulla base e a norma della legge nazionale.
Storico versioni
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