Art. 64

Autenticazione e autorizzazione nel registro dell'Unione

In vigore dal 12 mar 2019
Autenticazione e autorizzazione nel registro dell'Unione 1.   L'amministratore centrale provvede affinché agli amministratori nazionali e a ciascun rappresentante autorizzato siano assegnate delle credenziali per l'autenticazione al fine di accedere al registro dell'Unione. 2.   I rappresentanti autorizzati possono accedere unicamente ai conti del registro dell'Unione per i quali dispongono di autorizzazione e possono chiedere l'avvio delle sole procedure per le quali sono abilitati a norma dell'. L'accesso o la richiesta si effettua in un'area riservata del sito web del registro dell'Unione. 3.   Oltre alle credenziali di cui al paragrafo 1, il rappresentante autorizzato utilizza un'autenticazione secondaria per accedere al registro dell'Unione, tenendo in considerazione il tipo di meccanismi per l'autenticazione secondaria stabiliti nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'. 4.   L'amministratore del conto può presumere che un utente correttamente autenticato dal registro dell'Unione sia il rappresentante autorizzato registrato con le credenziali di autenticazione fornite, a meno che tale rappresentante non lo informi che la sicurezza delle proprie credenziali è stata compromessa e ne chieda la sostituzione. 5.   Il rappresentante autorizzato adotta tutte le misure necessarie per prevenire la perdita, il furto o la violazione delle proprie credenziali. Il rappresentante autorizzato comunica immediatamente all'amministratore centrale la perdita, il furto o la violazione delle proprie credenziali.
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