Art. 63
Accesso ai conti nel registro dell'Unione
In vigore dal 12 mar 2019
Accesso ai conti nel registro dell'Unione
1. I rappresentanti dei conti possono accedere ai propri conti nel registro dell'Unione attraverso l'area riservata del registro dell'Unione. L'amministratore centrale provvede affinché l'area riservata del registro dell'Unione sia accessibile via Internet. Il sito web del registro dell'Unione è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
2. Gli amministratori nazionali possono accedere ai conti che amministrano nel registro dell'Unione attraverso l'area riservata del registro dell'Unione. L'amministratore centrale provvede affinché l'area riservata del registro dell'Unione sia accessibile via Internet.
3. Le comunicazioni tra i rappresentanti autorizzati o gli amministratori nazionali e l'area riservata del registro dell'Unione sono criptate tenendo in considerazione i requisiti di sicurezza stabiliti nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'.
4. L'amministratore centrale adotta tutte le misure necessarie per impedire l'accesso non autorizzato all'area riservata del sito web del registro dell'Unione.
5. Se la sicurezza delle credenziali del rappresentante autorizzato è stata compromessa, questi sospende immediatamente l'accesso al conto, ne informa l'amministratore del conto e chiede nuove credenziali. Se non è possibile accedere al conto per sospendere l'accesso, il rappresentante autorizzato chiede immediatamente all'amministratore nazionale di procedere alla sospensione dell'accesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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