Art. 61
Assistenza
In vigore dal 12 mar 2019
Assistenza
1. Gli amministratori nazionali, attraverso punti di assistenza (helpdesk) nazionali, forniscono assistenza e supporto ai titolari e ai rappresentanti dei conti nel registro dell'Unione da essi amministrati.
2. L'amministratore centrale, attraverso un punto di assistenza centrale, fornisce supporto agli amministratori nazionali nel loro compito di garantire assistenza in conformità del paragrafo 1.
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