Art. 59
Attuazione degli accordi di collegamento
In vigore dal 12 mar 2019
Attuazione degli accordi di collegamento
L'amministratore centrale può, a tempo debito, creare conti, istituire procedure ed effettuare operazioni e altre transazioni per attuare gli accordi conclusi a norma degli , della direttiva 2003/87/CE.
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