Art. 59

Attuazione degli accordi di collegamento

In vigore dal 12 mar 2019
Attuazione degli accordi di collegamento L'amministratore centrale può, a tempo debito, creare conti, istituire procedure ed effettuare operazioni e altre transazioni per attuare gli accordi conclusi a norma degli , della direttiva 2003/87/CE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2019:1122:oj#art-59

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo