Art. 58
Annullamento dei processi avviati per errore e completati
In vigore dal 12 mar 2019
Annullamento dei processi avviati per errore e completati
1. Se il titolare del conto o l'amministratore nazionale che opera per conto del titolare del conto avvia involontariamente o erroneamente un'operazione di cui al paragrafo 2, il titolare del conto può proporre all'amministratore del proprio conto di procedere all'annullamento dell'operazione conclusa presentando una domanda scritta. La domanda è debitamente firmata dal rappresentante o dai rappresentanti autorizzati del titolare del conto ai quali è consentito avviare il tipo di operazione da annullare, ed è inviata entro dieci giorni lavorativi dal completamento del processo. La domanda contiene una dichiarazione attestante che l'operazione è stata avviata erroneamente o involontariamente.
2. I titolari dei conti possono proporre l'annullamento delle seguenti operazioni:
a)
restituzione di quote;
b)
soppressione di quote.
3. Se l'amministratore del conto stabilisce che la richiesta soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1 e la accoglie, può proporre l'annullamento dell'operazione nel registro dell'Unione.
4. Se l'amministratore nazionale avvia involontariamente o erroneamente un'operazione di cui al paragrafo 5, può proporre all'amministratore centrale di procedere all'annullamento dell'operazione conclusa presentando una domanda scritta. La domanda contiene una dichiarazione attestante che l'operazione è stata avviata erroneamente o involontariamente.
5. Gli amministratori nazionali possono proporre l'annullamento delle operazioni seguenti:
a)
assegnazione di quote generiche;
b)
assegnazione di quote del trasporto aereo.
6. L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione accolga la proposta di annullamento presentata a norma del paragrafo 1, blocchi le unità da trasferire con l'annullamento e inoltri la proposta all'amministratore centrale se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
l'operazione di restituzione o di soppressione delle quote da annullare non è stata conclusa più di trenta giorni lavorativi prima della proposta dell'amministratore del conto a norma del paragrafo 3;
b)
una volta annullata l'operazione di restituzione, nessun gestore od operatore aereo risulterà non conforme a causa dell'annullamento;
7. L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione accolga la proposta di annullamento presentata a norma del paragrafo 4, blocchi le unità da trasferire con l'annullamento e inoltri la proposta all'amministratore centrale se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
il conto di destinazione dell'operazione da annullare detiene ancora unità dello stesso tipo e in quantità pari a quelle interessate dall'operazione in questione;
b)
l'assegnazione delle quote generiche da annullare è stata effettuata dopo la data di ritiro dell'autorizzazione dell'impianto o dopo la cessazione, totale o parziale, dell'attività dell'impianto.
8. L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione esegua l'annullamento con unità dello stesso tipo detenute nel conto di destinazione dell'operazione da annullare.
Storico versioni
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