Art. 56
Restituzione delle quote
In vigore dal 12 mar 2019
Restituzione delle quote
1. Ai fini della restituzione delle quote, il gestore o l'operatore aereo propone al registro dell'Unione di:
a)
trasferire un determinato numero di quote dal conto di deposito di gestore o di operatore aereo pertinente al conto unionale delle soppressioni;
b)
registrare il numero e il tipo di quote trasferite come quote restituite per coprire le emissioni dell'impianto del gestore o le emissioni dell'operatore aereo nel periodo in corso.
2. L'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione impedisca di proporre l'esecuzione della restituzione di quote che non devono essere prese in considerazione ai fini del calcolo del valore relativo allo stato di adempimento a norma dell', paragrafo 1.
3. Una quota già restituita non può essere restituita una seconda volta.
4. Qualora sia in vigore un accordo a norma dell' della direttiva 2003/87/CE, i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano alle unità emesse nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra collegato all'EU ETS.
5. Le quote contraddistinte da un codice paese a norma dell', paragrafo 5, non possono essere restituite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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