Art. 54

Messa all'asta delle quote

In vigore dal 12 mar 2019
Messa all'asta delle quote 1.   La Commissione ordina all'amministratore centrale di trasferire tempestivamente su richiesta dello Stato membro che procede alla messa all'asta, nella figura del suo responsabile del collocamento designato a norma del regolamento (UE) n. 1031/2010, le quote generiche dal conto d'asta unionale e/o le quote del trasporto aereo dal conto d'asta unionale per il trasporto aereo al corrispondente conto per la consegna delle garanzie d'asta in base alle tabelle d'asta. Il titolare del conto per la consegna delle garanzie d'asta provvede al trasferimento agli aggiudicatari o ai rispettivi aventi causa delle quote messe all'asta in conformità del regolamento (UE) n. 1031/2010. 2.   Conformemente al regolamento (UE) n. 1031/2010, il rappresentante autorizzato del conto per la consegna delle garanzie d'asta può essere tenuto a trasferire le eventuali quote non consegnate dal conto per la consegna delle garanzie d'asta al conto d'asta unionale o al conto d'asta unionale per il trasporto aereo, a seconda dei casi.
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