Art. 53
Modifiche delle tabelle d'asta
In vigore dal 12 mar 2019
Modifiche delle tabelle d'asta
1. Il sistema di compensazione o il sistema di regolamento pertinente, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, comunica immediatamente alla Commissione eventuali modifiche che devono essere apportate alla tabella d'asta.
2. La Commissione ordina all'amministratore centrale di iscrivere la tabella d'asta riveduta nell'EUTL se la ritiene conforme al regolamento (UE) n. 1031/2010. In caso contrario respinge le modifiche entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente il sistema di compensazione o il sistema di regolamento, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare affinché la nuova comunicazione possa essere accettata.
3. La Commissione può ordinare all'amministratore centrale di sospendere il trasferimento delle quote indicato nella tabella d'asta se constata che il suddetto sistema di compensazione o sistema di regolamento non ha comunicato una modifica necessaria della tabella d'asta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2019:1122:oj#art-53