Art. 55
Trasferimenti di quote
In vigore dal 12 mar 2019
Trasferimenti di quote
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, l'amministratore centrale, su richiesta del titolare del conto, provvede a che il registro dell'Unione effettui il trasferimento delle quote verso qualsiasi altro conto, purché tale trasferimento non sia impedito dallo stato del conto di partenza o del conto di arrivo.
2. I conti di deposito di gestore e i conti di deposito di operatore aereo possono trasferire quote esclusivamente a conti che figurano nell'elenco dei conti di fiducia stilato a norma dell'.
3. I titolari di conti di deposito di gestore o di conti di deposito di operatore aereo possono decidere che dal loro conto sono possibili trasferimenti a conti che non figurano nell'elenco dei conti di fiducia stilato a norma dell'. I titolari di conti di deposito di gestore o di conti di deposito di operatore aereo possono revocare tale decisione. La decisione e la sua revoca sono comunicate all'amministratore nazionale per mezzo di una dichiarazione debitamente firmata.
4. Il rappresentante autorizzato che avvia un trasferimento indica contestualmente nel registro dell'Unione se il trasferimento è un'operazione bilaterale, a meno che tale operazione non sia registrata presso una sede di mercato, compensata mediante una controparte centrale o non sia un trasferimento tra diversi conti del medesimo titolare iscritto nel registro dell'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2019:1122:oj#art-55