Art. 57
Soppressione delle quote
In vigore dal 12 mar 2019
Soppressione delle quote
1. L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione esegua, mediante la seguente procedura, ogni richiesta del titolare di conto che, a norma dell', paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, chieda di sopprimere le quote detenute nei propri conti:
a)
trasferendo il numero di quote specificato dal conto pertinente al conto unionale delle soppressioni;
b)
registrando il numero di quote trasferite come quote soppresse per l'anno in corso.
2. Le quote soppresse non sono registrate come quote restituite per alcuna emissione.
Storico versioni
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