Art. 52
Iscrizione delle tabelle d'asta nell'EUTL
In vigore dal 12 mar 2019
Iscrizione delle tabelle d'asta nell'EUTL
1. Entro un mese dalla determinazione e prima della pubblicazione di un calendario d'asta a norma dell', paragrafo 1, dell', paragrafo 1, dell', paragrafo 2, o dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1031/2010, il sistema di compensazione o il sistema di regolamento pertinente ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 presenta alla Commissione la corrispondente tabella d'asta.
Detto sistema di compensazione o sistema di regolamento presenta due tabelle d'asta per ciascun anno civile a partire dal 2012, l'una per la messa all'asta delle quote generiche e l'altra per la messa all'asta delle quote del trasporto aereo, assicurandosi che le tabelle d'asta contengano i dati indicati nell'allegato XIII.
2. La Commissione ordina all'amministratore centrale di iscrivere la tabella d'asta nell'EUTL se la ritiene conforme al regolamento (UE) n. 1031/2010. In caso contrario respinge la tabella d'asta entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente il sistema di compensazione o il sistema di regolamento ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare affinché la nuova tabella presentata possa essere accettata. Entro tre mesi il sistema di compensazione o il sistema di regolamento presenta alla Commissione una tabella d'asta riveduta di conseguenza.
3. Ogni tabella d'asta o tabella d'asta riveduta iscritta successivamente nell'EUTL a norma del paragrafo 2costituisce un ordine di trasferimento ai sensi dell', lettera i), della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Fatto salvo l', paragrafo 3, e a norma dell', paragrafo 3, della direttiva 98/26/CE, il momento di presentazione alla Commissione della tabella d'asta o tabella d'asta riveduta costituisce il momento di immissione di un ordine di trasferimento in un sistema quale definito all', lettera a), della suddetta direttiva.
Storico versioni
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