Art. 65

Sospensione di ogni accesso a causa di violazione della sicurezza o di rischio per la sicurezza

In vigore dal 12 mar 2019
Sospensione di ogni accesso a causa di violazione della sicurezza o di rischio per la sicurezza 1.   L'amministratore centrale può sospendere temporaneamente l'accesso al registro dell'Unione o all'EUTL, o a parte di essi, qualora abbia motivi ragionevoli di sospettare che la sicurezza sia stata violata o che esista un grave rischio per la sicurezza del registro dell'Unione o dell'EUTL ai sensi della decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione (21), ivi compresi gli strumenti di back-up di cui all'. Se i motivi alla base della sospensione persistono per più di cinque giorni lavorativi, la Commissione può ordinare all'amministratore centrale di mantenere in essere la sospensione. L'amministratore centrale informa tempestivamente tutti gli amministratori nazionali della sospensione, dei suoi motivi e della durata prevedibile. 2.   L'amministratore nazionale che viene a conoscenza di una violazione della sicurezza o di un rischio per la sicurezza informa tempestivamente l'amministratore centrale. L'amministratore centrale può adottare le misure di cui al paragrafo 1. 3.   L'amministratore nazionale che viene a conoscenza di una situazione, descritta al paragrafo 1, che rende necessaria la sospensione di ogni accesso ai conti da esso amministrati a norma del presente regolamento, sospende tutti gli accessi a tali conti e ne informa tempestivamente l'amministratore centrale. L'amministratore centrale ne informa quanto prima tutti gli altri amministratori nazionali. 4.   I titolari dei conti sono informati delle misure di sospensione adottate a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 col maggior preavviso possibile. La comunicazione comprende la durata prevedibile della sospensione ed è chiaramente visibile nell'area pubblica del sito web del registro dell'Unione.
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