Art. 68

Sospensione delle procedure

In vigore dal 12 mar 2019
Sospensione delle procedure 1.   La Commissione può ordinare all'amministratore centrale di sospendere temporaneamente l'accettazione, da parte dell'EUTL, della totalità o di una parte delle procedure in partenza dal registro dell'Unione, se quest'ultimo non è gestito e tenuto in conformità del disposto del presente regolamento. Ne informa immediatamente gli amministratori nazionali interessati. 2.   L'amministratore centrale può chiedere di sospendere temporaneamente l'avvio o l'accettazione della totalità o di una parte delle procedure nel registro dell'Unione al fine di procedere alla manutenzione ordinaria o straordinaria del medesimo. 3.   L'amministratore nazionale può chiedere alla Commissione di ripristinare le procedure sospese a norma del paragrafo 1 se ritiene di aver risolto i problemi che ne avevano causato la sospensione. In tal caso la Commissione ordina all'amministratore centrale di ripristinare dette procedure. In caso contrario respinge la richiesta entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente l'amministratore nazionale, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare affinché la nuova richiesta possa essere accettata. 4.   La Commissione può, anche su richiesta di uno Stato membro che abbia notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell' del trattato sull'Unione europea, ordinare all'amministratore centrale di sospendere temporaneamente l'accettazione, da parte dell'EUTL, delle procedure pertinenti per detto Stato membro relative all'assegnazione a titolo gratuito e alla vendita all'asta.
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