Art. 69
Sospensione degli accordi di collegamento
In vigore dal 12 mar 2019
Sospensione degli accordi di collegamento
In caso di sospensione o risoluzione di un accordo a norma dell' della direttiva 2003/87/CE, l'amministratore centrale adotta le misure appropriate previste dall'accordo.
Storico versioni
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