Art. 70

Controllo automatico delle procedure

In vigore dal 12 mar 2019
Controllo automatico delle procedure 1.   Tutte le procedure devono essere conformi ai requisiti generali informatici di messaggeria elettronica che assicurano la correttezza della lettura, del controllo e della registrazione della procedura da parte del registro dell'Unione. Tutte le procedure devono essere conformi ai pertinenti requisiti stabiliti dal presente regolamento. 2.   L'amministratore centrale provvede a che l'EUTL esegua i controlli automatici di tutte le procedure tenendo conto delle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all', al fine di individuare, nella procedura proposta, eventuali irregolarità o difformità rispetto ai requisiti stabiliti dalla direttiva 2003/87/CE e dal presente regolamento.
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