Art. 72

Rilevazione di difformità nel registro dell'Unione

In vigore dal 12 mar 2019
Rilevazione di difformità nel registro dell'Unione 1.   Al fine di assicurare la corretta interpretazione delle informazioni scambiate durante ciascuna procedura, l'amministratore centrale e gli Stati membri provvedono a che il registro dell'Unione contenga i codici di ingresso di controllo e i codici di risposta di controllo. I codici di controllo tengono conto di quelli contenuti nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'. 2.   L'amministratore centrale provvede a che, prima e durante l'esecuzione di tutte le procedure, il registro dell'Unione esegua gli opportuni controlli automatici per assicurare la rilevazione di eventuali difformità e l'interruzione delle procedure errate prima dei controlli automatici eseguiti dall'EUTL.
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