Art. 74
Completamento delle procedure
In vigore dal 12 mar 2019
Completamento delle procedure
1. Tutte le operazioni e le altre procedure comunicate all'EUTL in conformità dell', paragrafo 2, si considerano completate quando l'EUTL comunica al registro dell'Unione di averle concluse. L'amministratore centrale provvede a che l'EUTL interrompa automaticamente la conclusione dell'operazione o della procedura che non abbia potuto essere conclusa entro 24 ore dalla sua comunicazione.
2. La procedura di verifica della concordanza dei dati di cui all', paragrafo 1, si considera completata quando tutte le incongruenze tra le informazioni contenute nel registro dell'Unione e le informazioni contenute nell'EUTL per un'ora e per una data specifiche sono state risolte e la procedura di verifica della concordanza è stata riavviata e conclusa correttamente.
Storico versioni
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