Art. 76
Gestione delle modifiche e delle versioni
In vigore dal 12 mar 2019
Gestione delle modifiche e delle versioni
Se è necessaria una nuova versione intermedia o ufficiale del software del registro dell'Unione, l'amministratore centrale provvede a che le procedure di prova descritte nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all' siano concluse prima dell'istituzione e dell'attivazione di un collegamento di comunicazione tra la nuova versione intermedia o ufficiale del software e l'EUTL.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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