Art. 78
Registrazioni
In vigore dal 12 mar 2019
Registrazioni
1. L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione archivi le registrazioni relative a tutte le procedure, ai cataloghi delle operazioni e ai titolari dei conti per i cinque anni successivi alla chiusura del conto.
2. I dati personali sono cancellati dalle registrazioni dopo cinque anni dalla chiusura del conto o dopo cinque anni dall'interruzione del rapporto d'affari, ai sensi dell', paragrafo 13, della direttiva (UE) 2015/849, con una persona fisica.
3. I dati personali possono essere conservati per un periodo supplementare di cinque anni, a condizione che l'accesso sia limitato all'amministratore centrale, esclusivamente a fini di indagine, rilevamento e procedimento giudiziario, a fini fiscali o di contrasto, di audit e vigilanza finanziaria delle attività connesse alle quote, oppure nell'ambito della lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo, ad altri reati gravi o ad abusi di mercato per cui i conti del registro dell'Unione possano essere strumentali, oppure in caso di violazione della legislazione unionale o nazionale che garantisce il funzionamento del sistema EU ETS.
4. A fini di indagine, rilevamento e procedimento giudiziario, a fini fiscali o di contrasto, di audit e vigilanza finanziaria delle attività connesse alle quote, oppure nell'ambito della lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo, ad altri reati gravi o ad abusi di mercato per cui i conti del registro dell'Unione possano essere strumentali, oppure in caso di violazione della legislazione unionale o nazionale che garantisce il funzionamento del sistema EU ETS, i dati personali controllati dagli amministratori nazionali possono essere conservati dopo l'interruzione del rapporto d'affari per un periodo corrispondente al termine massimo di prescrizione di tali reati a norma della legislazione dello Stato membro dell'amministratore nazionale.
5. Le informazioni sui conti contenenti dati personali, raccolte a norma delle disposizioni del presente regolamento e non archiviate nel registro dell'Unione o nell'EUTL, sono conservate conformemente alle disposizioni del presente regolamento.
6. L'amministratore centrale provvede a che gli amministratori nazionali possano accedere, consultare ed esportare tutte le registrazioni nel registro dell'Unione concernenti conti che amministrano o hanno amministrato.
Storico versioni
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