Art. 78

Registrazioni

In vigore dal 12 mar 2019
Registrazioni 1.   L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione archivi le registrazioni relative a tutte le procedure, ai cataloghi delle operazioni e ai titolari dei conti per i cinque anni successivi alla chiusura del conto. 2.   I dati personali sono cancellati dalle registrazioni dopo cinque anni dalla chiusura del conto o dopo cinque anni dall'interruzione del rapporto d'affari, ai sensi dell', paragrafo 13, della direttiva (UE) 2015/849, con una persona fisica. 3.   I dati personali possono essere conservati per un periodo supplementare di cinque anni, a condizione che l'accesso sia limitato all'amministratore centrale, esclusivamente a fini di indagine, rilevamento e procedimento giudiziario, a fini fiscali o di contrasto, di audit e vigilanza finanziaria delle attività connesse alle quote, oppure nell'ambito della lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo, ad altri reati gravi o ad abusi di mercato per cui i conti del registro dell'Unione possano essere strumentali, oppure in caso di violazione della legislazione unionale o nazionale che garantisce il funzionamento del sistema EU ETS. 4.   A fini di indagine, rilevamento e procedimento giudiziario, a fini fiscali o di contrasto, di audit e vigilanza finanziaria delle attività connesse alle quote, oppure nell'ambito della lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo, ad altri reati gravi o ad abusi di mercato per cui i conti del registro dell'Unione possano essere strumentali, oppure in caso di violazione della legislazione unionale o nazionale che garantisce il funzionamento del sistema EU ETS, i dati personali controllati dagli amministratori nazionali possono essere conservati dopo l'interruzione del rapporto d'affari per un periodo corrispondente al termine massimo di prescrizione di tali reati a norma della legislazione dello Stato membro dell'amministratore nazionale. 5.   Le informazioni sui conti contenenti dati personali, raccolte a norma delle disposizioni del presente regolamento e non archiviate nel registro dell'Unione o nell'EUTL, sono conservate conformemente alle disposizioni del presente regolamento. 6.   L'amministratore centrale provvede a che gli amministratori nazionali possano accedere, consultare ed esportare tutte le registrazioni nel registro dell'Unione concernenti conti che amministrano o hanno amministrato.
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Registrazioni (Art. 78 Regolamento (UE) 2019/1122) — Testo vigente | Portale Normativo