Art. 80

Riservatezza

In vigore dal 12 mar 2019
Riservatezza 1.   Tutte le informazioni nell'EUTL e nel registro dell'Unione, ivi comprese quelle concernenti le quote detenute in tutti i conti, tutte le operazioni effettuate e il codice identificativo unico delle quote detenute o interessate da un'operazione, sono considerate riservate, salvo disposizioni contrarie della legislazione unionale o disposizioni legislative nazionali volte a perseguire in modo proporzionato un obiettivo legittimo compatibile con il presente regolamento. Il primo comma si applica anche alle informazioni raccolte a norma del presente regolamento e detenute dall'amministratore centrale o dall'amministratore nazionale. 2.   L'amministratore centrale e gli amministratori nazionali provvedono affinché tutte le persone che lavorano o che hanno lavorato per loro o per soggetti cui sono delegate mansioni, così come gli esperti da essi incaricati, siano tenuti al segreto d'ufficio o professionale. Essi non divulgano alcuna informazione riservata ricevuta nell'esercizio delle proprie funzioni, fatte salve le disposizioni del diritto penale o fiscale nazionale o le altre disposizioni del presente regolamento. 3.   L'amministratore centrale o l'amministratore nazionale può fornire i dati archiviati nel registro dell'Unione e nell'EUTL o raccolti a norma del presente regolamento ai seguenti soggetti: a) le forze di polizia o le autorità di contrasto, oppure gli organi giudiziari e le autorità fiscali di uno Stato membro; b) l'Ufficio europeo per la lotta antifrode della Commissione europea; c) la Corte dei conti europea; d) Eurojust; e) le autorità competenti di cui all' della direttiva (UE) 2015/849; f) le autorità competenti di cui all' della direttiva 2014/65/UE; g) le autorità competenti di cui all' del regolamento (UE) n. 596/2014; h) l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (22); i) l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell'energia istituita dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (23); j) le competenti autorità nazionali di vigilanza; k) gli amministratori nazionali degli Stati membri e le autorità competenti di cui all' della direttiva 2003/87/CE; l) le autorità di cui all' della direttiva 98/26/CE; m) il Garante europeo della protezione dei dati e le autorità nazionali competenti per la protezione dei dati. 4.   I dati possono essere forniti ai soggetti di cui al paragrafo 3 che ne facciano richiesta all'amministratore centrale o a un amministratore nazionale qualora tali richieste siano motivate e necessarie a fini di indagine, rilevamento e procedimento giudiziario, a fini fiscali o di contrasto, di audit e vigilanza finanziaria delle attività connesse alle quote, oppure nell'ambito della lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo, ad altri reati gravi, agli abusi di mercato per cui i conti del registro dell'Unione possano essere strumentali, oppure in caso di violazione della legislazione unionale o nazionale che garantisce il funzionamento del sistema EU ETS. Fatte salve le disposizioni del diritto penale o fiscale nazionale, l'amministratore centrale, gli amministratori nazionali o le altre autorità, organismi o persone fisiche o giuridiche che ricevono informazioni riservate a norma del presente regolamento possono servirsene soltanto nell'espletamento dei loro compiti e per l'esercizio delle loro funzioni, per quanto riguarda l'amministratore centrale e gli amministratori nazionali nell'ambito di applicazione del presente regolamento e, per quanto riguarda le altre autorità, organismi o persone fisiche o giuridiche, per le finalità per cui tali informazioni sono state loro fornite e/o nell'ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari specificamente connessi all'esercizio di tali funzioni. Le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse a norma del presente regolamento sono soggette alle condizioni stabilite nel presente articolo. Il presente articolo non impedisce tuttavia all'amministratore centrale e agli amministratori nazionali di scambiare o trasmettere informazioni riservate conformemente al presente regolamento. Il presente articolo non impedisce all'amministratore centrale e agli amministratori nazionali di scambiare o trasmettere, conformemente al diritto nazionale, informazioni riservate che non siano state ricevute dall'amministratore centrale o da un amministratore nazionale di un altro Stato membro. 5.   Il soggetto che riceve i dati a norma del paragrafo 4 provvede affinché tali dati siano utilizzati unicamente ai fini dichiarati nella richiesta di cui al paragrafo 4 e che non siano resi disponibili, deliberatamente o accidentalmente, a persone che non sono coinvolte nella finalità prevista dall'utilizzo dei dati. La presente disposizione non impedisce ai suddetti soggetti di mettere i dati a disposizione di altri soggetti elencati al paragrafo 3, qualora ciò sia necessario ai fini dichiarati nella richiesta di cui al paragrafo 4. 6.   Su richiesta dei soggetti di cui al paragrafo 3, l'amministratore centrale può fornire loro l'accesso ai dati delle operazioni che non permettono di identificare direttamente alcuna persona specifica, affinché tali soggetti possano rintracciare nelle operazioni schemi sospetti. I soggetti che accedono ai dati possono comunicare tali schemi sospetti ad altri soggetti di cui al paragrafo 3. 7.   Europol ottiene l'accesso permanente in sola lettura ai dati archiviati nel registro dell'Unione e nell'EUTL ai fini dell' del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (24). Europol informa la Commissione in merito all'uso che fa di tali dati. 8.   Gli amministratori nazionali mettono a disposizione di tutti gli altri amministratori nazionali e dell'amministratore centrale, ricorrendo a mezzi sicuri, il nome, la nazionalità, la data e il luogo di nascita delle persone alle quali è stata rifiutata l'apertura di un conto a norma dell', paragrafo 2, lettere a), b) e c), o alle quali hanno rifiutato la designazione di rappresentante autorizzato a norma dell', paragrafo 5, lettere a) e b), nonché il nome, la nazionalità e la data di nascita del titolare e dei rappresentanti autorizzati dei conti a cui è stato sospeso l'accesso a norma dell', paragrafo 1, lettera c), dell', paragrafo 2, lettera a), dell', paragrafo 3, lettere a) e b), e dell', paragrafo 4, o dei conti chiusi ai sensi dell'. Gli amministratori nazionali provvedono a che le informazioni siano aggiornate e non più condivise quando cessano di esistere i motivi che hanno dato luogo alla condivisione. Le informazioni non sono condivise per più di cinque anni. Gli amministratori nazionali informano le persone interessate del fatto che la loro identità è stata condivisa con altri amministratori nazionali e della durata di tale condivisione. Le persone interessate possono contestare la condivisione delle informazioni rivolgendosi, entro trenta giorni di calendario, all'autorità competente o all'autorità responsabile a norma del diritto nazionale. L'autorità competente o l'autorità responsabile ordina all'amministratore nazionale di sospendere o di mantenere la condivisione delle informazioni emanando una decisione motivata, salvo disposizioni legislative nazionali. Le persone interessate possono chiedere all'amministratore nazionale che condivide le informazioni di cui al primo comma di indicare i dati personali oggetto della condivisione che li riguardano. L'amministratore nazionale ottempera alla richiesta entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. 9.   Gli amministratori nazionali possono decidere di comunicare alle autorità nazionali di contrasto e alle autorità fiscali nazionali tutte le operazioni che interessano un numero di unità superiore al numero da essi determinato e di comunicare tutti i conti per i quali si constata, nell'arco di un dato periodo, un numero di operazioni superiore al numero da essi determinato. 10.   L'EUTL e il registro dell'Unione non possono imporre ai titolari dei conti di fornire informazioni sui prezzi delle quote. 11.   Il sorvegliante d'asta designato a norma dell' del regolamento (UE) n. 1031/2010 ha accesso a tutte le informazioni relative al conto per la consegna delle garanzie d'asta iscritto nel registro dell'Unione.
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