Art. 79

Comunicazione e disponibilità delle informazioni

In vigore dal 12 mar 2019
Comunicazione e disponibilità delle informazioni 1.   L'amministratore centrale rende accessibili, in modo trasparente e organizzato, ai destinatari di cui all'allegato XIII le informazioni ivi indicate. L'amministratore centrale prende tutte le dovute misure per rendere accessibili le informazioni di cui all'allegato XIII alla frequenza ivi indicata. L'amministratore centrale non rende pubbliche le altre informazioni contenute nell'EUTL o nel registro dell'Unione a meno che non sia autorizzato a farlo a norma dell'. 2.   Gli amministratori nazionali possono inoltre rendere accessibili in modo trasparente e organizzato, tramite un sito Internet pubblico, le informazioni di cui all'allegato XIII a cui hanno accesso a norma dell', ai destinatari e alla frequenza indicati nel suddetto allegato. Gli amministratori nazionali non rendono pubbliche le altre informazioni contenute nel registro dell'Unione a meno che non siano autorizzati a farlo a norma dell'.
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