Art. 77
Trattamento delle informazioni e dei dati personali
In vigore dal 12 mar 2019
Trattamento delle informazioni e dei dati personali
1. In relazione al trattamento dei dati personali nel registro dell'Unione e nell'EUTL, gli amministratori nazionali sono considerati titolari del trattamento ai sensi dell', paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679. In relazione alle responsabilità che le incombono a norma del presente regolamento e al trattamento dei dati personali che queste comportano, la Commissione è considerata titolare del trattamento ai sensi dell', paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725.
2. L'amministratore nazionale che rilevi una violazione dei dati personali informa senza indebito ritardo l'amministratore centrale e gli altri amministratori nazionali della natura e delle possibili conseguenze della violazione, nonché delle misure adottate e di cui si propone l'adozione per porvi rimedio e per attenuarne i possibili effetti negativi.
3. L'amministratore centrale che rilevi una violazione dei dati personali informa senza indebito ritardo gli amministratori nazionali della natura e delle possibili conseguenze della violazione, nonché delle misure che ha adottato e di cui propone l'adozione da parte degli amministratori nazionali per porvi rimedio e per attenuarne i possibili effetti negativi.
4. Le modalità di cooperazione definite a norma dell', paragrafo 4, includono disposizioni relative alle responsabilità che incombono ai titolari del trattamento per quanto concerne la conformità ai rispettivi obblighi di protezione dei dati.
5. L'amministratore centrale e gli Stati membri provvedono affinché il registro dell'Unione e l'EUTL archivino e trattino soltanto le informazioni riguardanti i conti, i titolari dei conti e i rappresentanti dei conti di cui alla tabella III-I dell'allegato III, alle tabelle VI-I e VI-II dell'allegato VI, alla tabella VII-I dell'allegato VII e alla tabella VIII-I dell'allegato VIII. Qualsiasi altra informazione che deve essere fornita a norma del presente regolamento è archiviata e trattata al di fuori del registro dell'Unione o dell'EUTL.
6. Gli amministratori nazionali provvedono a che le informazioni prescritte dal presente regolamento ma non archiviate nel registro dell'Unione o nell'EUTL siano trattate conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e nazionale.
7. Nessuna delle categorie particolari di dati di cui all' del regolamento (UE) 2016/679 e all' del regolamento (UE) 2018/1725 è registrata nel registro dell'Unione o nell'EUTL.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2019:1122:oj#art-77