Art. 81
Oneri
In vigore dal 12 mar 2019
Oneri
1. L'amministratore centrale non può imporre oneri ai titolari dei conti nel registro dell'Unione.
2. Gli amministratori nazionali possono imporre oneri ragionevoli ai titolari dei conti e ai verificatori che essi amministrano.
3. Gli amministratori nazionali comunicano all'amministratore centrale gli oneri applicati e lo informano delle eventuali modifiche apportate a tali oneri entro dieci giorni lavorativi. L'amministratore centrale rende noti gli oneri in un sito web pubblico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2019:1122:oj#art-81