Art. 82
Interruzione del funzionamento
In vigore dal 12 mar 2019
Interruzione del funzionamento
L'amministratore centrale provvede affinché le interruzioni del funzionamento del registro dell'Unione siano limitate al minimo e a tal fine adotta tutte le dovute misure per assicurare la disponibilità e la sicurezza del registro dell'Unione e dell'EUTL ai sensi della decisione (UE, Euratom) 2017/46 e prevede sistemi e procedure efficaci per la protezione di tutte le informazioni.
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