Art. 82

Interruzione del funzionamento

In vigore dal 12 mar 2019
Interruzione del funzionamento L'amministratore centrale provvede affinché le interruzioni del funzionamento del registro dell'Unione siano limitate al minimo e a tal fine adotta tutte le dovute misure per assicurare la disponibilità e la sicurezza del registro dell'Unione e dell'EUTL ai sensi della decisione (UE, Euratom) 2017/46 e prevede sistemi e procedure efficaci per la protezione di tutte le informazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2019:1122:oj#art-82

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo