Art. 82 · Interruzione del funzionamento

Art. 82

Interruzione del funzionamento

In vigore dal 12 mar 2019
Interruzione del funzionamento L'amministratore centrale provvede affinché le interruzioni del funzionamento del registro dell'Unione siano limitate al minimo e a tal fine adotta tutte le dovute misure per assicurare la disponibilità e la sicurezza del registro dell'Unione e dell'EUTL ai sensi della decisione (UE, Euratom) 2017/46 e prevede sistemi e procedure efficaci per la protezione di tutte le informazioni.
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