Art. 8

Conti

In vigore dal 12 mar 2019
Conti 1.   Gli Stati membri e l'amministratore centrale provvedono affinché nel registro dell'Unione siano iscritti i conti di cui all'allegato I. 2.   In ciascun tipo di conto possono essere detenuti i tipi di unità indicati nell'allegato I.
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