Questo termine è definito da 14 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
lo specifico riciclaggio in un processo di produzione di materiali di rifiuto per lo scopo originario o per altri scopi, escluso il recupero di energia
Fonte: dlgs-2011-02-16-15 — art. 2 →il riciclaggio di denaro quale definito all’articolo 1, paragrafi 3, 4 e 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (18)
Fonte: reg-2023-10-17-2830 — art. 3 →la condotta di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 5, della direttiva (UE) 2018/1673, compresi il concorso, l'istigazione e il tentativo di porre in atto tale condotta, indipendentemente dal fatto che le attività che hanno generato i beni da riciclare siano state svolte nel territorio di uno Stato membro o in quello di un paese terzo. La conoscenza, l'intenzione o la finalità che devono costituire un elemento di tale condotta possono essere desunte da circostanze di fatto oggettive
Fonte: reg-2024-05-31-1624 — art. 2 →il riciclaggio quale definito all’articolo 3, punto 17), della direttiva 2008/98/CE
Fonte: reg-2024-04-11-1252 — art. 2 →il ritrattamento in un processo di produzione di materiali di rifiuto per la funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia
Fonte: dir-2006-09-06-66 — art. 3 →le attività di riciclaggio di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2015/849
Fonte: reg-2015-05-20-847 — art. 3 →il riciclaggio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/849
Fonte: reg-2019-03-12-1122 — art. 3 →le attività di riciclaggio di cui all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2015/849
Fonte: reg-2023-05-31-1113 — art. 3 →il riciclaggio quale definito all’articolo 3, punto 17), della direttiva 2008/98/CE
Fonte: reg-2024-11-27-3110 — art. 3 →qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia nè il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento
Fonte: codice-ambiente — art. 183 →il ritrattamento in un processo di produzione dei materiali di rifiuti per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio organico ma escluso il recupero di energia
Fonte: dir-1994-12-20-62 — art. 3 →la condotta di cui all’articolo 3 della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio (14)
Fonte: dir-2019-06-20-1153 — art. 2 →to di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (7)
Fonte: dec-2020-04-27-637 — art. 1 →il riciclaggio in un processo di produzione di materiali di rifiuto per lo scopo originario o per altri scopi, escluso il recupero di energia
Fonte: dir-2005-07-06-32 — art. 2 →