Art. 2

Definizioni

In vigore dal 31 mag 2024
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «riciclaggio»: la condotta di cui all', paragrafi 1 e 5, della direttiva (UE) 2018/1673, compresi il concorso, l'istigazione e il tentativo di porre in atto tale condotta, indipendentemente dal fatto che le attività che hanno generato i beni da riciclare siano state svolte nel territorio di uno Stato membro o in quello di un paese terzo. La conoscenza, l'intenzione o la finalità che devono costituire un elemento di tale condotta possono essere desunte da circostanze di fatto oggettive; 2) «finanziamento del terrorismo»: la condotta di cui all' della direttiva (UE) 2017/541, compresi il concorso, l'istigazione e il tentativo di porre in atto tale condotta, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga nel territorio di uno Stato membro o in quello di un paese terzo. La conoscenza, l'intenzione o la finalità che devono costituire un elemento di tale condotta possono essere desunte da circostanze di fatto oggettive; 3) «attività criminosa»: attività criminosa quale definita all', punto 1), della direttiva (UE) 2018/1673, nonché frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione quale definita all', paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1371, corruzione passiva e corruzione attiva quali definite all', paragrafo 2, e appropriazione indebita quale definita all', paragrafo 3, secondo comma, della medesima direttiva; 4) «fondi» o «beni»: beni quali definiti all', punto 2), della direttiva (UE) 2018/1673; 5) «ente creditizio»: a) ente creditizio quale definito all', paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013; b) succursale di un ente creditizio quale definita all', paragrafo 1, punto 17), del regolamento (UE) n. 575/2013, quando ubicata nell'Unione, indipendentemente dal fatto che la sua sede centrale sia situata in uno Stato membro o in un paese terzo; 6) «ente finanziario»: a) impresa diversa da un ente creditizio o un'impresa di investimento, che svolge una o più attività elencate nell'allegato I, punti da 2 a 12 e punti 14 e 15, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (32), incluse le attività degli uffici dei cambiavalute («bureaux de change») ma escluse le attività di cui all'allegato I, punto 8, della direttiva (UE) 2015/2366, o impresa la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni, comprese società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista e società di partecipazione mista finanziaria; b) impresa di assicurazione ai sensi dell', punto 1), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (33), nella misura in cui svolge attività di assicurazione vita o altre attività di assicurazione connesse ad investimenti disciplinate da tale direttiva, compresa la società di partecipazione assicurativa e la società di partecipazione assicurativa mista quali definite rispettivamente all'articolo 212, paragrafo 1, lettere f) e g), della direttiva 2009/138/CE; c) intermediario assicurativo quale definito all', paragrafo 1, punto 3), della direttiva (UE) 2016/97, se opera in relazione all'assicurazione vita e ad altri servizi assicurativi connessi ad investimenti, ad eccezione dell'intermediario assicurativo che non raccoglie premi o somme destinate al cliente e che agisce sotto la responsabilità di una o più imprese di assicurazione o di uno o più intermediari assicurativi per i prodotti che li riguardano rispettivamente; d) impresa di investimento quale definita all', paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (34); e) organismo di investimento collettivo, in particolare: i) un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) quale definito all', paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE e la sua società di gestione quale definita all', paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, o una società di investimento autorizzata a norma di tale direttiva e che non abbia designato una società di gestione, che rende disponibili per l'acquisto nell'Unione quote di OICVM; ii) un fondo di investimento alternativo quale definito all', paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE e il suo gestore di fondi di investimento alternativi quale definito all', paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all' di tale direttiva; f) depositario centrale di titoli quale definito all', paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (35); g) creditore quale definito all', punto 2), della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (36) e all', lettera b), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (37); h) intermediario del credito quale definito all', punto 5), della direttiva 2014/17/UE e all', lettera f), della direttiva 2008/48/CE, quando detiene i fondi quali definiti all', punto 25), della direttiva (UE) 2015/2366 in connessione con il contratto di credito, ad eccezione dell'intermediario del credito che svolge attività sotto la responsabilità di uno o più creditori o intermediari del credito; i) prestatore di servizi per le cripto-attività; j) una succursale di un ente finanziario di cui alle lettere da a) a i), quando ubicate nell'Unione, indipendentemente dal fatto che la sua sede centrale sia situata in uno Stato membro o in un paese terzo; 7) «cripto-attività»: cripto-attività quale definita all', paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2023/1114, tranne quando rientra nelle categorie di cui all', paragrafo 4, di tale regolamento; 8) «servizi per le cripto-attività»: servizi per le cripto-attività quali definiti all', paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) 2023/1114, fatta eccezione per la prestazione di consulenza sulle cripto-attività quale definita all', paragrafo 1, punto 16), lettera h), di tale regolamento; 9) «prestatore di servizi per le cripto-attività»: prestatore di servizi per le cripto-attività quale definito all', paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114, se presta uno o più servizi per le cripto-attività; 10) «società di partecipazione mista finanziaria»: un'impresa, diversa da una società di partecipazione finanziaria o da una società di partecipazione finanziaria mista, che non è una filiazione di un'altra impresa, le cui filiazioni comprendono almeno un ente creditizio o un ente finanziario; 11) «prestatore di servizi relativi a società o trust»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi: a) la costituzione di società o di altre persone giuridiche; b) ricoprire la posizione di amministratore o segretario generale (secretary) di una società, di socio di un'associazione o una posizione analoga nei confronti di altre persone giuridiche oppure provvedere affinché un'altra persona ricopra tale posizione; c) la fornitura di una sede legale, un indirizzo commerciale, postale o amministrativo nonché di altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altra persona giuridica o istituto giuridico; d) ricoprire la posizione di trustee in un trust espresso o svolgere una funzione equivalente in un istituto giuridico affine oppure provvedere affinché un'altra persona ricopra tale posizione; e) esercitare la funzione di azionista fiduciario (nominee shareholder) per conto di un'altra persona o provvedere affinché un'altra persona eserciti tale funzione; 12) «servizi di gioco d'azzardo»: servizio che implica una posta pecuniaria in giochi di sorte, compresi quelli che comportano elementi di abilità, quali le lotterie, i giochi da casinò, il poker e le scommesse, prestati in locali fisici o, a prescindere dal modo, a distanza, mediante mezzi elettronici o altra tecnologia di comunicazione, e su richiesta del singolo destinatario di servizi; 13) «società di partecipazione mista non finanziaria»: un'impresa, diversa da una società di partecipazione finanziaria o da una società di partecipazione finanziaria mista, che non è una filiazione di un'altra impresa, le cui filiazioni comprendono almeno un soggetto obbligato di cui all', punto 3); 14) «indirizzo auto-ospitato»: un indirizzo auto-ospitato quale definito all', punto 20), del regolamento (UE) 2023/1113; 15) «fornitore di servizi di crowdfunding»: un fornitore di servizi di crowdfunding quale definito all', paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2020/1503; 16) «intermediario di crowdfunding»: un'impresa, diversa da un fornitore di servizi di crowdfunding, la cui attività consiste nell'abbinare o agevolare l'abbinamento, mediante un sistema informatico basato su internet aperto al pubblico o a un numero limitato di finanziatori, tra: a) titolari di progetti, ossia qualsiasi persona fisica o giuridica che persegue l'obiettivo di ottenere finanziamenti per progetti, che consistono in un'operazione o una serie di operazioni predefinite con un particolare obiettivo, compresa la raccolta di fondi per una causa o un evento specifici, indipendentemente dal fatto che tali progetti siano proposti al pubblico o a un numero limitato di finanziatori; e b) finanziatori, ossia qualsiasi persona fisica o giuridica che contribuisce al finanziamento di progetti, mediante prestiti, con o senza interessi, o donazioni, anche quando tali donazioni conferiscono al donatore il diritto a un beneficio non materiale; 17) «moneta elettronica»: moneta elettronica quale definita all', punto 2), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (38), escluso il valore monetario di cui all', paragrafi 4 e 5, di tale direttiva; 18) «stabilimento»: l'esercizio effettivo, da parte di un soggetto obbligato, di un'attività economica disciplinata dall', in uno Stato membro o paese terzo diverso dal paese in cui è situata la sua sede centrale, a tempo indeterminato e con un'infrastruttura stabile, comprese: a) una succursale o una filiazione; b) nel caso di enti creditizi ed enti finanziari, un'infrastruttura che si qualifica come stabilimento a norma della regolamentazione prudenziale; 19) «rapporto d'affari»: rapporto d'affari, professionale o commerciale correlato alle attività professionali svolte da un soggetto obbligato che viene stabilito tra un soggetto obbligato e un cliente, anche in assenza di un contratto scritto e del quale si presuma, al momento in cui viene instaurato, o che acquisisce successivamente, una certa ripetitività o durata; 20) «operazioni collegate»: due o più operazioni con origine, destinazione e finalità, o altre caratteristiche pertinenti, identiche o simili nell'arco di un periodo determinato; 21) «paese terzo»: qualsiasi giurisdizione, Stato indipendente o territorio autonomo che non fa parte dell'Unione e che ha una propria legislazione o un proprio regime di applicazione delle norme in materia di AML/CFT; 22) «rapporto di corrispondenza»: a) la prestazione di servizi bancari da parte di un ente creditizio quale corrispondente a un altro ente creditizio quale rispondente, inclusi la messa a disposizione di un conto corrente o di un conto del passivo di altro tipo e dei relativi servizi quali la gestione della liquidità, i trasferimenti internazionali di fondi quali definiti all', punto 25), della direttiva (UE) 2015/2366, la compensazione di assegni, i conti di passaggio e servizi di cambio; b) i rapporti tra enti creditizi e tra enti creditizi ed enti finanziari, compreso il caso in cui sono offerti servizi analoghi da un ente corrispondente a un ente rispondente, e che comprendono i rapporti istituiti a fini di operazioni in titoli o trasferimenti di fondi quali definiti all', punto 25), della direttiva (UE) 2015/2366, operazioni in cripto-attività o trasferimenti di cripto-attività; 23) «ente di comodo»: a) per gli enti crediti e gli enti finanziari diversi dai prestatori di servizi per le cripto-attività: ente creditizio, ente finanziario, o ente che svolge attività equivalenti a quelle svolte da enti creditizi e da enti finanziari, creato in una giurisdizione in cui non ha alcuna presenza fisica, che consente di esercitare una direzione e una gestione reali e che non è collegato ad alcun gruppo finanziario regolamentato; b) per i prestatori di servizi per le cripto-attività: un’entità il cui nome (denominazione) compare nel registro istituito dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati a norma dell'articolo 110 del regolamento (UE) 2023/1114 o entità di paesi terzi che prestano servizi per le cripto-attività senza essere ivi autorizzate o registrate né soggette a supervisione in materia di AML/CFT; 24) «conto di cripto-attività»: un conto di cripto-attività quale definito all', punto 19), del regolamento (UE) 2023/1113; 25) «monete incentrate sull'anonimato»: cripto-attività che presentano caratteristiche intrinseche progettate per rendere anonime le informazioni sui trasferimenti di cripto-attività, sistematicamente o come opzione facoltativa; 26) «IBAN virtuale»: un identificativo che fa sì che i pagamenti siano reindirizzati verso un conto di pagamento identificato da un IBAN diverso da tale identificativo; 27) «identificativo delle persone giuridiche»: codice di riferimento alfanumerico conforme alla norma ISO 17442, assegnato a un soggetto giuridico; 28) «titolare effettivo»: qualsiasi persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla un soggetto giuridico, un trust espresso o un istituto giuridico affine; 29) «trust espresso»: un trust istituito intenzionalmente dal costituente, inter vivos o mortis causa, solitamente sotto forma di documento scritto, per porre beni sotto il controllo di un trustee nell'interesse del beneficiario o per un fine specifico; 30) «beneficiari potenziali»: le persone fisiche o giuridiche o la categoria di persone fisiche o giuridiche tra i quali i trustee possono selezionare i beneficiari in un trust discrezionale; 31) «beneficiario di default»: la persona fisica o giuridica o la classe di persone fisiche o giuridiche che sono beneficiarie di un trust discrezionale qualora i trustee non esercitino il loro potere discrezionale; 32) «istituto giuridico»: trust espresso o istituto avente struttura o funzione affini a quelle del trust espresso, compresi fiducie e determinati tipi di Treuhand e fideicomiso; 33) «informazioni di base»: a) in relazione a un soggetto giuridico: i) forma giuridica e nome del soggetto giuridico; ii) atto costitutivo, e gli statuti se contenuti in un atto separato; iii) l'indirizzo della sede legale o ufficiale e, se diversa, la sede di attività principale, e il paese di creazione; iv) l'elenco dei rappresentanti legali; v) se del caso, un elenco degli azionisti o membri, comprese informazioni sul numero di azioni detenute da ciascun azionista nonché sulle categorie di tali azioni e sulla natura dei diritti di voto associati; vi) se disponibili, il numero di registrazione, l'identificativo unico europeo, il codice di identificazione fiscale e l'identificativo della persona giuridica; vii) nel caso delle fondazioni, i beni detenuti dalla fondazione per perseguire le sue finalità; b) in relazione a un istituto giuridico: i) il nome o l'identificativo unico dell'istituto giuridico; ii) l'atto di costituzione del trust o atto equivalente; iii) la o le eventuali finalità dell'istituto giuridico; iv) i beni detenute nell'istituto giuridico o da esso gestiti; v) il luogo di residenza dei trustee del trust espresso o delle persone che ricoprono posizioni equivalenti nell'istituto giuridico affine e, se diverso, il luogo da cui il trust espresso o l'istituto giuridico affine è amministrato; 34) «persona politicamente esposta»: persona fisica che ricopre o ha ricoperto importanti cariche pubbliche, tra cui: a) in uno Stato membro: i) capi di Stato, capi di governo, ministri e viceministri o sottosegretari; ii) parlamentari o membri di organi legislativi analoghi; iii) membri degli organi direttivi di partiti politici che occupano seggi in organi esecutivi o legislativi nazionali, o in organi esecutivi o legislativi regionali o locali che rappresentano circoscrizioni di almeno 50 000 abitanti. iv) membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali; v) membri delle corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali; vi) ambasciatori, incaricati d'affari e ufficiali di alto grado delle forze armate; vii) membri degli organi di amministrazione, direzione o sorveglianza delle imprese controllate secondo qualsiasi delle relazioni elencate all' della direttiva 2013/34/UE, dallo Stato o, se tali imprese sono considerate medie imprese, grandi imprese, gruppi di dimensioni medie o grandi gruppi quali definiti all', paragrafi 3, 4 6 e 7, di tale direttiva, dalle autorità regionali o locali; viii) capi di autorità regionali e locali, compresi i raggruppamenti di comuni e le regioni metropolitane, con almeno 50 000 abitanti; ix) altre importanti cariche pubbliche previste dagli Stati membri; b) in un'organizzazione internazionale: i) i funzionari di grado più elevato, i loro vice e i membri dell'organo di amministrazione, o funzioni equivalenti, dell'organizzazione internazionale; ii) i rappresentanti in uno Stato membro o presso l'Unione; c) a livello dell'Unione: funzioni a livello delle istituzioni e degli organi dell'Unione equivalenti a quelle elencate alla lettera a), punti i), ii), iv), v) e vi); d) in un paese terzo: funzioni equivalenti a quelle elencate alla lettera a); 35) «familiari»: a) il coniuge o la persona di un'unione registrata o di un'unione civile o di un istituto affine; b) il figlio e il coniuge, o la persona di un'unione registrata o di un'unione civile o di un istituto affine, di tale figlio; c) il genitore; d) per le cariche di cui al punto 34), lettera a), punto i), e le cariche equivalenti a livello dell'Unione o in un paese terzo, i fratelli e le sorelle. 36) «soggetto con il quale le persone intrattengono notoriamente stretti legami»: a) persona fisica che abbia notoriamente la titolarità effettiva congiunta di soggetti giuridici o di istituti giuridici o qualsiasi altro stretto rapporto d'affari con una persona politicamente esposta; b) persona fisica che sia unica titolare effettiva di soggetti giuridici o di istituti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio di una persona politicamente esposta; 37) «organo di amministrazione»: l'organo, o gli organi di un soggetto obbligato, nominati conformemente al diritto nazionale, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto obbligato, che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza e comprende persone che dirigono di fatto l'attività del soggetto obbligato; qualora non vi sia tale organo, la persona che dirige di fatto l'attività del soggetto obbligato; 38) «organo di amministrazione nella sua funzione di gestione»: l'organo di amministrazione responsabile della gestione quotidiana del soggetto obbligato; 39) «organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione»: l'organo di amministrazione che agisce nel suo ruolo di supervisione e monitoraggio delle decisioni della dirigenza; 40) «alta dirigenza»: i membri dell'organo di amministrazione con funzione di gestione, nonché i funzionari e i dipendenti sufficientemente informati dell'esposizione al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo del soggetto obbligato e in una posizione gerarchica che gli permetta di adottare decisioni tali da influenzare l'esposizione al rischio; 41) «gruppo»: gruppo di imprese comprendente un'impresa madre, le sue filiazioni, nonché le imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell' della direttiva 2013/34/UE; 42) «impresa madre»: a) per i gruppi la cui sede centrale è situata nell'Unione, un soggetto obbligato che è un'impresa madre quale definita all', punto 9), della direttiva 2013/34/UE che non è essa stessa la filiazione di un'altra impresa nell'Unione, a condizione che almeno una filiazione sia soggetto obbligato; b) per i gruppi la cui sede centrale è situata al di fuori dell'Unione, qualora almeno due imprese figlie siano soggetti obbligati stabiliti al di fuori dell'Unione, un'impresa all'interno di tale gruppo stabilita nell'Unione che: i) è un soggetto obbligato; ii) è un'impresa la quale non è una filiazione di un'altra impresa che è un soggetto obbligato stabilito nell'Unione; iii) ha sufficiente rilevanza all'interno del gruppo e una comprensione sufficiente delle operazioni del gruppo soggette ai requisiti di cui al presente regolamento; e iv) è incaricata dell'attuazione degli obblighi e requisiti a livello di gruppo di cui al capo II, sezione 2, del presente regolamento; 43) «denaro contante»: denaro contante quale definito all', paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio (39); 44) «autorità competente»: a) un'Unità di informazione finanziaria (Financial Intelligence Unit — FIU); b) un'autorità di supervisione; c) un'autorità pubblica che ha il compito di indagare o perseguire i casi di riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo, o il compito di tracciare, sequestrare o congelare e confiscare i proventi di reato; d) un'autorità pubblica cui sono attribuite responsabilità in materia di lotta contro il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo; 45) «supervisore»: organismo cui sono attribuite responsabilità intese a garantire il rispetto, da parte dei soggetti obbligati, delle prescrizioni del presente regolamento, compresa l'AMLA nell'esecuzione dei compiti ad essa affidati dall', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1620; 46) «autorità di supervisione»: supervisore che è un organismo pubblico o l'autorità pubblica che sorveglia gli organi di autoregolamentazione nell'esercizio delle funzioni di supervisione a norma dell' della direttiva (UE) 2024/1640. o l'AMLA quando agisce in qualità di supervisore; 47) «organo di autoregolamentazione»: organo che rappresenta i membri di una professione e svolge un ruolo nella loro regolamentazione, nell'espletamento di alcune funzioni a carattere di controllo o di supervisione e nel garantire il rispetto delle norme che li riguardano; 48) «fondi o altri beni»: qualsiasi bene, tra cui, ma non solo, attivi finanziari, risorse economiche, compresi petrolio e altre risorse naturali, beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, a prescindere dal modo in cui sono stati acquisiti, e documenti o strumenti giuridici in qualsiasi forma, anche elettronica o digitale, da cui risulti un diritto o un interesse riguardante tali fondi o altri beni, tra cui crediti bancari, assegni turistici (travellers cheques), assegni bancari, ordini di pagamento, azioni, titoli, obbligazioni, tratte, lettere di credito, e qualsiasi interesse, dividendo o altro reddito o valore derivanti o generati da tali fondi o altri beni, nonché qualsiasi altro bene che potrebbe essere utilizzato per ottenere fondi, merci o servizi; 49) «sanzioni finanziarie mirate»: il congelamento dei beni e il divieto di mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, fondi o altri beni a beneficio di persone ed entità designate a norma delle decisioni del Consiglio adottate sulla base dell' TUE e dei regolamenti del Consiglio adottati sulla base dell'articolo 215 TFUE; 50) «sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite»: il congelamento dei beni e il divieto di mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, fondi o altri beni a beneficio di persone ed entità designate o inserite in elenco a norma: a) della risoluzione 1267 (1999) dell’UNSC e delle rispettive risoluzioni successive; b) della risoluzione 1373 (2001) dell'UNSC, compresa la decisione di applicare le sanzioni pertinenti alla persona o entità e la comunicazione pubblica di tale decisione; c) di sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite connesse al finanziamento della proliferazione; 51) «sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite connesse al finanziamento della proliferazione»: il congelamento dei beni e il divieto di mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, fondi o altri beni a beneficio di persone ed entità designate o inserite in elenco a norma: a) della risoluzione 1718 (2006) dell'UNSC e delle rispettive risoluzioni successive; b) della risoluzione 2231 (2015) dell'UNSC e delle rispettive risoluzioni successive; c) altre risoluzioni del Consiglio dell'UNSC che impongano il congelamento dei beni e il divieto di mettere a disposizione fondi o altri beni in relazione al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa; 52) «società calcistica professionistica»: qualsiasi persona giuridica che è, che possiede o che gestisce una società calcistica cui è stata concessa una licenza e che partecipa al o ai campionati nazionali di calcio in uno Stato membro, i cui giocatori e il cui personale sono assunti contrattualmente e remunerati in cambio dei loro servizi; 53) «agente calcistico»: una persona fisica o giuridica che, dietro compenso, fornisce servizi di intermediazione e rappresenta calciatori o società calcistiche professionistiche nelle trattative per la conclusione di un contratto per un calciatore o rappresenta società calcistiche professionistiche nelle trattative per la conclusione di un accordo di trasferimento di un calciatore; 54) «beni di valore elevato»: i beni elencati nell'allegato IV; 55) «pietre e metalli preziosi»: le pietre e i metalli elencati nell'allegato V; 56) «beni culturali»: i beni elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 116/2009 (40); 57) «partenariato per la condivisione delle informazioni»: un meccanismo che consente la condivisione e il trattamento delle informazioni tra i soggetti obbligati e, se del caso, le autorità competenti di cui al punto 44), lettere a), b) e c), ai fini della prevenzione e della lotta contro il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo, a livello nazionale o su base transfrontaliera, e indipendentemente dalla forma di tale partenariato. 2.   Nelle cariche pubbliche di cui al paragrafo 1, punto 34), non rientrano funzionari di livello medio o inferiore. 3.   Ove giustificato dall’organizzazione amministrativa e dal rischio rispettivi, gli Stati membri possono fissare una soglia inferiore per la designazione delle seguenti importanti cariche pubbliche: a) membri degli organi direttivi di partiti politici rappresentati a livello regionale o locale di cui al paragrafo 1, punto 34), lettera a), punto iii); b) capi di autorità regionali e locali di cui al paragrafo 1, punto 34), lettera a), punto viii). Gli Stati membri notificano tali soglie inferiori alla Commissione. 4.   In relazione al paragrafo 1, punto 34), lettera a), punto vii), del presente articolo, ove giustificato dall'organizzazione amministrativa e dal rischio rispettivi, gli Stati membri possono fissare soglie inferiori per l'identificazione delle imprese controllate dalle autorità regionali o locali di quelle definite all', paragrafi 3, 4, 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE. Gli Stati membri notificano tali soglie inferiori alla Commissione. 5.   Ove giustificato dalle strutture sociali e culturali e dal rischio rispettivi, gli Stati membri possono applicare un ambito di applicazione più ampio per la designazione di fratelli e sorelle come familiari di persone politicamente esposte, di cui al paragrafo 1, punto 35), lettera d). Gli Stati membri notificano tale ambito di applicazione più ampio alla Commissione.
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