Art. 11
Funzioni di controllo della conformità
In vigore dal 31 mag 2024
Funzioni di controllo della conformità
1. I soggetti obbligati nominano un membro dell'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione, che è responsabile di garantire la conformità al presente regolamento, al regolamento (UE) 2023/1113 e agli eventuali atti amministrativi emanati da un supervisore («manager della funzione di controllo della conformità»).
Il manager della funzione di controllo della conformità garantisce che le politiche interne, le procedure e i controlli del soggetto obbligato siano coerenti con l'esposizione al rischio del soggetto e che siano messi in atto. Il manager della funzione di controllo della conformità garantisce altresì che a tale scopo siano destinate sufficienti risorse umane e materiali. Il manager della funzione di controllo della conformità è responsabile della ricezione di informazioni su carenze significative o rilevanti in tali politiche, procedure e controlli.
Qualora l'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione sia un organo con la responsabilità collettiva delle proprie decisioni, il manager della funzione di controllo della conformità è responsabile di assistere e fornire consulenza a tale organo, nonché di preparare le decisioni di cui al presente articolo.
2. I soggetti obbligati dispongono di un incaricato della funzione di controllo della conformità, nominato dall'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione e con una posizione gerarchica sufficientemente elevata, che è responsabile delle politiche, delle procedure e dei controlli per l'espletamento quotidiano degli obblighi del soggetto obbligato AML/CFT, anche in relazione all'applicazione di sanzioni finanziarie mirate, e che è il punto di contatto per le autorità competenti. L'incaricato della funzione di controllo della conformità è inoltre responsabile della segnalazione delle operazioni sospette alla FIU a norma dell', paragrafo 6.
Nel caso di soggetti obbligati sottoposti a controlli sugli alti dirigenti o sui titolari effettivi a norma dell' della direttiva (UE) 2024/1640 o a norma di altri atti giuridici dell'Unione, gli incaricati per la funzione di controllo della conformità sono soggetti alla verifica del rispetto di tali obblighi.
Laddove giustificato dalla dimensione del soggetto obbligato e dal basso rischio posto dalle sue attività, un soggetto obbligato appartenente a un gruppo può nominare come incaricato della funzione di controllo della conformità una persona fisica che svolge tale funzione in un altro soggetto all'interno di tale gruppo.
L'incaricato della funzione di controllo della conformità può essere rimosso dall'incarico solo previa notifica all'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione. Il soggetto obbligato notifica al supervisore la rimozione dall'incarico dell'incaricato della funzione di controllo della conformità, specificando se la decisione concerne lo svolgimento dei compiti assegnati a norma del presente regolamento. L'incaricato della funzione di controllo della conformità può, di sua iniziativa o su richiesta, fornire informazioni al supervisore in merito alla rimozione dall'incarico. Il supervisore può utilizzare tali informazioni per svolgere i propri compiti ai sensi secondo comma del presente paragrafo e ai sensi dell', paragrafo 4, della direttiva (UE) 2024/1640.
3. I soggetti obbligati forniscono alle funzioni di controllo della conformità risorse adeguate, anche in termini di personale e tecnologia, commisurate alle dimensioni, alla natura e ai rischi del soggetto obbligato per l'efficace svolgimento dei loro compiti e assicurano che alle persone responsabili di tali funzioni sia conferito il potere di proporre le misure necessarie per garantire l'efficacia delle politiche, delle procedure e dei controlli interni del soggetto obbligato.
4. I soggetti obbligati adottano misure per garantire che l'incaricato della funzione di controllo della conformità sia protetto dalle ritorsioni, dalle discriminazioni e da qualsiasi altro trattamento iniquo e che le decisioni dell'incaricato della funzione di controllo della conformità non siano compromesse o indebitamente influenzate da interessi commerciali del soggetto obbligato.
5. I soggetti obbligati garantiscono che l'incaricato della funzione di controllo della conformità e la persona responsabile della funzione di revisione di cui all', paragrafo 2, lettera b), possano riferire direttamente, e in modo indipendente, all'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione e all'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione, qualora tale organo esista, e possano sollevare preoccupazioni e avvisare l'organo di amministrazione, qualora un'evoluzione specifica dei rischi interessi o possa interessare il soggetto obbligato.
I soggetti obbligati garantiscono che le persone partecipanti direttamente o indirettamente all'attuazione del presente regolamento, del regolamento (UE) 2023/1113 e degli eventuali atti amministrativi emanati da un supervisore abbiano accesso alla totalità delle informazioni e dei dati necessari allo svolgimento dei loro compiti.
6. Il manager della funzione di controllo della conformità riferisce periodicamente all'organo di amministrazione in merito all'attuazione delle politiche interne, delle procedure e dei controlli del soggetto obbligato. In particolare, il manager della funzione di controllo della conformità presenta una volta all'anno, o, se del caso, più frequentemente se del caso, all'organo di amministrazione una relazione sull'attuazione delle politiche, delle procedure e dei controlli interni elaborati dall'incaricato della funzione di controllo della conformità e tiene informato tale organo in merito all'esito di eventuali riesami. Il manager della funzione di controllo della conformità adotta le misure necessarie per rimediare tempestivamente alle carenze individuate.
7. Se la natura dell'attività del soggetto obbligato, inclusi i suoi rischi e la sua complessità, e le sue dimensioni lo giustificano, le funzioni del manager e dell'incaricato della funzione di controllo della conformità possono essere svolte dalla stessa persona fisica. Tali funzioni possono essere cumulate con altre funzioni.
Se il soggetto obbligato è una persona fisica o una persona giuridica le cui attività sono svolte da un'unica persona fisica, tale persona è responsabile dello svolgimento dei compiti di cui al presente articolo.
Storico versioni
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